(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 230 del 29 luglio 2021) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis); Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in conformita' all'art. 25, comma 1, e all'art. 28, comma 4, lettera h) dello statuto regionale e all'art. 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attivita' di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale), ratifica l'intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilita' ciclistica. Sulla base di tale intesa sono integrate le funzioni amministrative gia' esercitate dall'Agenzia interregionale per il fiume Po, AIPO, in attuazione della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - AIPO) e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre regioni costituenti l'agenzia, nonche' dell'accordo costitutivo approvato con le stesse.