(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte prima - n. 230 del 29 luglio 2021) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge,  in  conformita'  all'art.  25,  comma  1,  e
all'art. 28, comma 4, lettera h) dello statuto regionale  e  all'art.
21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla
partecipazione  della  Regione  Emilia-Romagna  alla   formazione   e
attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione  europea,  sulle
attivita' di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25  dello  statuto
regionale),  ratifica  l'intesa   interregionale   tra   le   Regioni
Emilia-Romagna,   Lombardia,   Veneto    e    Piemonte    concernente
l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di  infrastrutture  per
la mobilita' ciclistica. Sulla base di tale intesa sono integrate  le
funzioni amministrative gia' esercitate  dall'Agenzia  interregionale
per il fiume  Po,  AIPO,  in  attuazione  della  legge  regionale  22
novembre 2001, n. 42  (Istituzione  dell'Agenzia  Interregionale  del
fiume Po - AIPO) e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le
altre regioni costituenti l'agenzia, nonche' dell'accordo costitutivo
approvato con le stesse.