(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte prima - n. 333 del 26 novembre 2021) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Modifica all'art. 3, comma 5 
                della legge regionale n. 29 del 2004 
 
  1. All'art. 3, comma 5, ultimo periodo, della  legge  regionale  23
dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e  finanziamento  delle  aziende
sanitarie),  dopo  la  locuzione  «socio-sanitarie»  e'  aggiunto  il
seguente periodo: 
    «, limitatamente alle Aziende unita' sanitarie locali,  e  di  un
direttore assistenziale. In coerenza  con  l'art.  3,  comma  1,  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto  2015,
n. 124, in materia di dirigenza  sanitaria),  il  direttore  generale
nomina  il  direttore  amministrativo,  il  direttore  sanitario,  il
direttore dei servizi socio-sanitari  e  il  direttore  assistenziale
attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali  di  idonei,  nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilita' ed
incompatibilita'. La Giunta regionale emana  specifiche  linee  guida
per definire gli ambiti di competenza e il ruolo che tali figure sono
chiamate a svolgere nell'atto aziendale di cui al comma 1.». 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge  regionale  23  dicembre
2004, n. 29, e' inserito il seguente: 
    «5-bis.  L'Assemblea  legislativa  esercita  il   controllo   sui
risultati ottenuti in attuazione del comma 5  e  valuta  i  risultati
conseguiti a seguito delle scelte definite  negli  atti  aziendali  e
l'adozione delle figure previste a livello  di  direzione  strategica
aziendale. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla
competente commissione assembleare una specifica relazione.». 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 26 novembre 2021 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).