(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                 d'Aosta del 20 aprile 2021, n. 19) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Disposizioni in materia di eliski. Modificazione 
              alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 
 
  1. Il comma 6-bis dell'art. 2 della legge regionale 4  marzo  1988,
n. 15 (Disciplina delle attivita' di volo alpino ai fini della tutela
ambientale), e' sostituito dal seguente: 
    «6-bis. La Giunta regionale, acquisiti  mediante  conferenza  dei
servizi i pareri delle strutture regionali competenti in  materia  di
assetto    idrogeologico,    valanghe,    ambiente,    pianificazione
territoriale, aree naturali, forestazione, patrimonio paesaggistico e
architettonico,  protezione  civile  e   turismo,   puo'   modificare
l'allegato  A.  Tale  modificazione  dell'allegato   A   costituisce,
inoltre,  variante  al   piano   regolatore   generale   del   Comune
interessato, soggetta alla disciplina di cui all'art. 18 della  legge
regionale  6  aprile  1998,  n.  11  (Normativa  urbanistica   e   di
pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).».