(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
  Regione Siciliana (P. I) n. 34 del 6 agosto 2021 - n. 48) 
 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Capo I 
                  Principi, finalita' e destinatari 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. La Regione, nell'esercizio delle proprie  competenze,  concorre,
anche attraverso un sistema integrato di interventi, alla tutela  dei
cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea  e  degli
apolidi presenti  sul  proprio  territorio,  assicurando  l'effettivo
godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme  di  diritto  interno  e  sovranazionale,   dalle   convenzioni
internazionali e dai principi di diritto internazionale  generalmente
riconosciuti. 
  2. La legislazione regionale si ispira a principi  di  uguaglianza,
alla costruzione di una societa' multiculturale  ed  inclusiva,  alla
garanzia  della  pari  opportunita'  di  accesso   ai   servizi,   al
riconoscimento ed alla valorizzazione delle differenti culture  e  al
contrasto di ogni forma di discriminazione. 
  3. La Regione e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, definiscono politiche di intervento finalizzate: 
    a) alla realizzazione del primato della persona indipendentemente
dalla cittadinanza, attraverso l'effettivo riconoscimento dei diritti
inviolabili; 
    b) alla realizzazione di una societa' plurale ed inclusiva  volta
a favorire la valorizzazione delle  culture  e  delle  tradizioni  di
origine   delle   persone   straniere   dimoranti   in   Sicilia   e,
contestualmente, il rafforzamento della coesione sociale  intorno  ai
principi e alle  regole  costituzionali,  al  fine  di  garantire  il
rispetto  dei  diritti  di  ciascuno  e  l'adempimento   dei   doveri
individuali e collettivi; 
    c) all'istituzione di un sistema regionale di monitoraggio  volto
ad acquisire elementi di conoscenza utili a  orientare  le  politiche
pubbliche sulle materie oggetto della presente legge; 
    d) alla partecipazione alla vita pubblica delle persone straniere
dimoranti  in   Sicilia   ed   alla   valorizzazione   dei   rapporti
interculturali come  elementi  fondamentali  per  la  crescita  della
societa' e delle comunita', anche favorendo l'associazionismo tra  le
comunita' di migranti; 
    e)  al   contrasto   dei   fenomeni   di   razzismo,   xenofobia,
discriminazione  e   allo   sviluppo   di   azioni   positive   volte
all'inclusione  sociale  e  al  superamento   delle   condizioni   di
marginalita', di sfruttamento e  di  violenza  relative  ai  soggetti
vulnerabili quali, in particolare, le donne e i minori; 
    f) alla corretta informazione sui diritti e sui  doveri  previsti
dalla legislazione italiana e  sugli  strumenti  di  tutela  previsti
dall'ordinamento italiano ed europeo; 
    g) alla promozione di azioni e iniziative  atte  al  mantenimento
del legame con il Paese di origine e con le  famiglie,  favorendo  il
rientro assistito nei Paesi di origine. 
 
                               Art. 2 
 
                             Destinatari 
 
  1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge  sono
i cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea  e  gli
apolidi dimoranti sul territorio della Regione. 
  2. La presente legge si applica anche ai richiedenti ed ai titolari
di  protezione  internazionale  ed  ai  beneficiari   di   protezione
complementare presenti  nel  territorio  regionale,  fatte  salve  le
competenze dello Stato. 
  3. Gli interventi previsti dalla  presente  legge  sono  estesi  ai
cittadini dell'Unione europea, laddove non siano gia' destinatari  di
norme statali e regionali piu' favorevoli. 
 
(Omissis). 
 
                               Capo IV 
               Modifiche di norme ed entrata in vigore 
 
                               Art. 22 
 
             Modifiche all'art. 41 della legge regionale 
                        15 aprile 2021, n. 9 
 
  1. L'art. 41  della  legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  9  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 41 (Progetti in favore degli studenti con  disabilita').  -
1. L'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  e  il
lavoro, per le finalita' di cui all'art. 6 della  legge  regionale  5
dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni,  e'  autorizzato,  a
seguito di preventiva ricognizione delle necessita' sul fabbisogno  e
relativa ripartizione proporzionale alle Citta' metropolitane  ed  ai
liberi Consorzi comunali, ad avviare progetti e servizi  integrativi,
migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilita'. 
    2. Per assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
presente articolo, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario  2021,
la spesa di 4.000 migliaia di euro da iscrivere in apposito  capitolo
di spesa "Servizi integrativi migliorativi  ed  aggiuntivi  a  favore
degli studenti disabili delle scuole secondarie  di  secondo  grado",
nella rubrica del  Dipartimento  regionale  della  famiglia  e  delle
politiche sociali (Missione 12, Programma 2).». 
 
                               Art. 23 
 
             Modifiche all'art. 9 della legge regionale 
                         9 maggio 2017, n. 8 
 
  1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 9 della legge regionale  9  maggio
2017, n. 8  e  successive  modificazioni  e'  aggiunto  il  seguente:
«5-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di  cui  al
comma 5-bis, per i soggetti  affetti  da  disabilita'  gravissima  il
termine per la presentazione delle  domande,  relativamente  al  solo
primo semestre dell'anno 2021, e' fissato al 30 settembre 2021.». 
 
                               Art. 24 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso  della
sua pubblicazione. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione. 
    Palermo, 29 luglio 2021 
 
                              MUSUMECI 
 
                                                  Assessore regionale 
                                                   per la famiglia,   
                                                 le politiche sociali 
                                                     ed il lavoro     
                                                        Scavone       
  (Omissis).