(Pubblicata nel 3° supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione
                Piemonte del 21 ottobre 2021, n. 42) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Sostituzione dell'articolo 2 
                    della legge regionale 22/1995 
 
  1. L'articolo 2 della legge  regionale  23  febbraio  1995,  n.  22
(Norme sulla pubblicita' dei prezzi  e  delle  caratteristiche  degli
alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive)  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 2 (Comunicazione dei  prezzi,  delle  caratteristiche  e  dei
periodi di apertura). - 1.  I  prezzi  dei  servizi  delle  strutture
turistico-ricettive  di   cui   all'articolo   1   sono   liberamente
determinati dai singoli operatori e da essi comunicati, in  modalita'
telematica,  su  apposita  modulistica  predisposta  dalla  struttura
regionale  competente  in  materia   di   turismo,   all'Agenzia   di
accoglienza e  di  promozione  turistica  locale,  (di  seguito  ATL)
territorialmente competente, ai soli fini della pubblicita' e la  cui
ricevuta di trasmissione e' tenuta dal gestore  presso  la  struttura
ricettiva per eventuali controlli e ispezioni. 
  2. Contestualmente ai prezzi, gli operatori comunicano all'ATL,  le
informazioni relative alle  caratteristiche,  alle  attrezzature,  ai
servizi, nonche' ai periodi di apertura della struttura ricettiva. 
  3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2  sono  trasmesse  all'ATL
entro il 1° ottobre di ogni anno,  per  i  prezzi  che  si  intendono
praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
  4. Entro il 1° giugno di ogni anno gli operatori hanno facolta'  di
effettuare, a modifica della prima,  una  seconda  comunicazione  dei
prezzi che intendono praticare  dal  1°  luglio  dello  stesso  anno,
nonche' eventuali variazioni del periodo di apertura. 
  5. Non e' richiesta la trasmissione della comunicazione annuale  in
assenza di variazioni sostanziali circa le informazioni  fornite  con
la precedente comunicazione; in tal caso, si  intende  implicitamente
confermata la comunicazione precedentemente inviata. 
  6. Nel caso di  cessione  della  struttura  ricettiva,  il  gestore
subentrante trasmette all'ATL  la  comunicazione  dei  prezzi,  delle
caratteristiche  e  dei  periodi  di  apertura  entro  trenta  giorni
dall'apertura dell'esercizio; tale comunicazione  non  e'  dovuta  in
caso di conferma dei dati indicati nella comunicazione effettuata per
l'anno di riferimento dal gestore uscente. 
  7. I gestori di strutture  ricettive  ad  apertura  stagionale  che
assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre  trasmettono
all'ATL la comunicazione dei  prezzi,  delle  caratteristiche  e  dei
periodi di apertura della struttura ricettiva contemporaneamente alla
presentazione   al   comune   territorialmente    competente    della
segnalazione certificata di inizio attivita'. 
  8. Per le strutture ricettive site in localita'  montane  di  sport
invernali i prezzi comunicati entro  il  1°  ottobre  possono  essere
applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno in  relazione
ai relativi periodi di apertura. 
  9.  La  mancata  o  incompleta  comunicazione  dei  prezzi,   delle
caratteristiche e dei periodi di apertura delle  strutture  ricettive
entro i  termini  previsti,  ovvero  all'avvio  dell'attivita'  o  se
differenti dal  precedente  gestore,  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 1.».