(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 6/Sez. gen. dell'11 febbraio 2021) Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 2 febbraio 2021, n. 91 Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo il comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 2: «2. Coloro che alla data di entrata in vigore dell'art. 6, comma 8, della legge hanno esercitato un'attivita' autorizzata simile a quella di cui a detta norma, possono continuare a esercitarla nella stessa misura, provvedendo, per gli occupanti degli autocaravan la cui permanenza eccede le dodici ore, a effettuare le comunicazioni ai fini statistici e di P.S. delle persone alloggiate.»