(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Provincia  autonoma  di
  Bolzano - Alto Adige n. 6/Sez. gen. dell'11 febbraio 2021) 
 
  Il Presidente della Provincia vista la deliberazione  della  Giunta
provinciale del 2 febbraio 2021, n. 91 
 
                                Emana 
 
  il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 41 del decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche,  e'
aggiunto il seguente comma 2: 
    «2. Coloro che alla data di entrata in vigore dell'art. 6,  comma
8, della legge hanno esercitato  un'attivita'  autorizzata  simile  a
quella di cui a detta norma, possono continuare a  esercitarla  nella
stessa misura, provvedendo, per gli occupanti  degli  autocaravan  la
cui permanenza eccede le dodici ore, a effettuare le comunicazioni ai
fini statistici e di P.S. delle persone alloggiate.»