(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
       Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 75 del 24 marzo 2022) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis); 
                               Art. 1 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 
 
  1. L'articolo 2 della legge  regionale  20  dicembre  2006,  n.  19
(Disposizioni in materia tributaria), in adeguamento all'articolo  1,
comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), e' sostituito dal seguente: 
 
                               "Art. 2 
 
            Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF 
 
  1.  A   decorrere   dall'anno   d'imposta   2022,   in   attuazione
dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel  settore  sanitario),  l'aliquota
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF) e' stabilita per  scaglioni  di  reddito  applicando,
rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni: 
  a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro; 
  b) di 0,70 punti percentuali per i renditi oltre 15.000,00  euro  e
fino a 28.000,00 euro; 
  c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00  euro  e
fino a 50.000,00 euro; 
  d) di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.".