(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/Sez. gen. del 15 giugno 2021) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016) 1. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale sullo sport 2016 e' inserito il seguente: "Art. 17 bis Pubblicita' a favore di societa' sportive professionistiche o di societa' o associazioni sportive dilettantistiche 1. La Provincia puo' concedere un contributo pari al 50 per cento dell'investimento, e comunque non superiore a 5.000 euro, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di societa' sportive professionistiche o di associazioni o societa' sportive affiliate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti nel settore dell'attivita' dilettantistica, purche' svolgano attivita' sportiva giovanile con continuita' sul territorio provinciale e abbiano sede in provincia. Il contributo e' concesso se l'importo complessivo dell'investimento non e' inferiore a 4.000 curo. Se le risorse annualmente disponibili non sono sufficienti rispetto alle domande ammesse si ripartisce il contributo concedibile in misura proporzionale fra i beneficiari. 2. Il contributo e' concesso solo se gli investimenti riguardano soggetti con ricavi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente la richiesta. I ricavi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). 3. Il contributo puo' essere concesso in compensazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015). Il contributo e' concesso, in ogni caso, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis e non e' cumulabile con altre agevolazioni concesse per il medesimo oggetto in base a disposizioni provinciali, statali o europee. 4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalita' per la concessione dei contributi."