(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  2  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/Sez.  gen.  del  15  giugno
  2021) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge  provinciale  21  aprile
           2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016) 
 
  1. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale sullo sport  2016  e'
inserito il seguente: 
 
                            "Art. 17 bis 
 
     Pubblicita' a favore di societa' sportive professionistiche 
       o di societa' o associazioni sportive dilettantistiche 
 
  1. La Provincia puo' concedere un contributo pari al 50  per  cento
dell'investimento, e  comunque  non  superiore  a  5.000  euro,  alle
imprese, ai lavoratori autonomi  e  agli  enti  non  commerciali  che
investono in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei
confronti di societa' sportive professionistiche o di associazioni  o
societa'  sportive  affiliate   alle   federazioni   sportive,   alle
discipline sportive associate e  agli  enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti  dal  CONI  e  operanti   nel   settore   dell'attivita'
dilettantistica, purche' svolgano attivita'  sportiva  giovanile  con
continuita' sul territorio provinciale e abbiano sede  in  provincia.
Il contributo e' concesso se l'importo complessivo  dell'investimento
non e' inferiore a 4.000 curo. Se le risorse annualmente  disponibili
non sono sufficienti rispetto alle domande ammesse si  ripartisce  il
contributo concedibile in misura proporzionale fra i beneficiari. 
  2. Il contributo e' concesso solo se  gli  investimenti  riguardano
soggetti con ricavi non superiori a 15 milioni di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente la richiesta. I ricavi sono stabiliti  ai  sensi
dell'articolo  85,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi). 
  3. Il contributo puo'  essere  concesso  in  compensazione  secondo
quanto  previsto  dall'articolo  17  (Contributi  da  utilizzare   in
compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge
finanziaria provinciale 2015). Il contributo  e'  concesso,  in  ogni
caso,  alle  condizioni  e  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa
dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti  de  minimis  e  non  e'
cumulabile con altre agevolazioni concesse per il medesimo oggetto in
base a disposizioni provinciali, statali o europee. 
  4. Con deliberazione della Giunta  provinciale  sono  stabilite  le
modalita' per la concessione dei contributi."