(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/Sez. gen. del 15 giugno 2021) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987) 1. Dopo l'art. 90 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' inserito il seguente: «Art. 90-bis (Divieto di rilascio di dispositivi aerostatici). - 1. Al fine di tutelare l'ambiente, con particolare riguardo al patrimonio montano, idrico e faunistico, e' vietato nell'intero territorio provinciale il rilascio volontario di palloncini o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive. 2. Salvo che non sia configurabile la fattispecie di abbandono di rifiuti, la violazione del comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro.». 2. Nel comma 4 dell'art. 92 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 dopo le parole: «gli illeciti cui si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 50, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono aggiunte le seguenti: «o dall'art. 90-bis, comma 2, di questo testo unico». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 14 giugno 2021 Il Presidente della Provincia: Fugatti