(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  2  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/Sez.  gen.  del  15  giugno
  2021) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale  26
  gennaio  1987,  n.  1-41  (testo  unico  provinciale  sulla  tutela
  dell'ambiente dagli inquinamenti 1987) 
 
  1.  Dopo  l'art.  90  del  testo  unico  provinciale  sulla  tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' inserito il seguente: 
  «Art. 90-bis (Divieto di rilascio di dispositivi aerostatici). - 1.
Al  fine  di  tutelare  l'ambiente,  con  particolare   riguardo   al
patrimonio montano,  idrico  e  faunistico,  e'  vietato  nell'intero
territorio provinciale il rilascio  volontario  di  palloncini  o  di
altri dispositivi aerostatici idonei a  disperdersi  senza  controllo
nell'ambiente in occasione di eventi pubblici,  feste,  ricorrenze  o
manifestazioni, anche sportive. 
  2. Salvo che non sia configurabile la fattispecie di  abbandono  di
rifiuti, la  violazione  del  comma  1  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa da 50 a 150 euro.». 
  2. Nel comma 4 dell'art.  92  del  testo  unico  provinciale  sulla
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987  dopo  le  parole:  «gli
illeciti  cui  si  applicano  le  sanzioni  amministrative   previste
dall'art. 50, comma 1 del decreto legislativo n. 22  del  1997»  sono
aggiunte le seguenti: «o dall'art. 90-bis, comma 2, di  questo  testo
unico». 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della provincia. 
    Trento, 14 giugno 2021 
 
                               Il Presidente della Provincia: Fugatti