(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
               Adige n. 9/Sez. gen. del 4 marzo 2021) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  del  16  febbraio
2021, n. 137; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
Livello di valutazione delle prestazioni -  Valore  della  situazione
  economica ai fini dell'assegnazione 
 
  1.  Dopo  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente   della   Giunta
provinciale 15 settembre  1999,  n.  51,  sono  inseriti  i  seguenti
articoli 4-bis e 4-ter: 
    «Art. 4-bis (Livello di valutazione delle  prestazioni  e  nucleo
familiare). - 1. In attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto  del
Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli  interventi  di
cui al capo 13 della legge  sono  considerati  prestazioni  di  terzo
livello. 
  2. In deroga  a  quanto  previsto  dell'art.  29  del  decreto  del
Presidente della Provincia  11  gennaio  2011,  n.  2,  e  successive
modifiche, per le domande di assegnazione di un alloggio di  edilizia
sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare: 
    a) il richiedente; 
    b) il coniuge non  separato  o  il  convivente  more  uxorio  del
richiedente; 
    c) i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a)
e b), purche' conviventi con uno dei componenti stessi; 
    d) i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle  lettere
a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di eta', purche'
con esso conviventi e a carico ai fini IRPEF; 
    e) minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno  dei
componenti di cui alle lettere a) e b); 
    f) i figli di uno dei componenti di cui alle  lettere  a)  e  b),
purche' conviventi con uno dei  componenti  stessi,  con  invalidita'
civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento,  ciechi  civili  o
sordi, con invalidita' di guerra dalla prima alla quarta categoria  o
in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104; 
    g) i genitori di uno dei componenti di cui alle lettere a) e  b),
conviventi con uno dei componenti stessi da almeno due  anni,  se  il
richiedente si impegna ad accoglierli nell'alloggio assegnato; 
    h) fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui  alle  lettere
a) e b), conviventi da almeno due anni con uno dei componenti stessi,
con invalidita' civile o del lavoro non inferiore al  74  per  cento,
ciechi civili o sordi, con invalidita' di  guerra  dalla  prima  alla
quarta categoria o in situazione di handicap  ai  sensi  dell'art.  3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se il richiedente si impegna  ad
accoglierli nell'alloggio assegnato. 
  3.  Agli  effetti  della  legge  e  del  presente  regolamento   si
considerano conviventi more uxorio: 
    a)  due  persone  che  hanno  figli  in  comune,  se  abitano  in
un'abitazione  comune  o  se  dichiarano  di  voler  abitare  insieme
nell'abitazione assegnata; 
    b) due persone non vincolate da rapporti di parentela,  affinita'
o adozione, da matrimonio o  da  un'unione  civile,  che  abitano  da
almeno due anni in un'abitazione comune; 
    c) due persone che, pur non  abitando  in  un'abitazione  comune,
hanno figli minori in comune  e  non  comprovano  la  cessazione  del
rapporto familiare. 
  4. Agli effetti della legge e del presente regolamento due  coniugi
sono considerati separati: 
    a) in caso di separazione  giudiziale,  dal  momento  in  cui  il
presidente del tribunale ha disposto con  ordinanza  i  provvedimenti
temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi; 
    b) in caso di separazione consensuale: 
      1) da quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della
separazione, oppure; 
      2) dalla data certificata dell'accordo di separazione raggiunto
a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data
dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione  concluso   davanti
all'ufficiale dello stato civile; 
    c) in caso di domanda  di  nullita'  del  matrimonio,  quando  il
tribunale ha ordinato la separazione temporanea. 
  5.  Per  la  valutazione  delle  domande  per   l'assegnazione   di
un'abitazione di edilizia sociale al fine della determinazione  della
scala di equivalenza non trova applicazione il comma 1-bis  dell'art.
5 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e
successive modifiche. 
    Art.  4-ter  (Valore   della   situazione   economica   ai   fini
dell'assegnazione). - 1. Ai fini  della  determinazione  del  VSE  si
considera la situazione economica media (SEM)  del  nucleo  familiare
nei due anni antecedenti l'anno di presentazione  della  domanda,  se
questa  e'  presentata  dopo  il  30  giugno,  oppure  la  situazione
economica media nel penultimo e terzultimo anno antecedenti l'anno di
presentazione della domanda, se questa  e'  presentata  entro  il  30
giugno. Il VSE e' calcolato ai sensi dei commi 2 e 3. 
  2. La SEM e' calcolata con la seguente formula: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  dove: 
    a) per R1 s'intende la  somma  dei  redditi  annuali  di  ciascun
componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione,
ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del  Presidente  della
Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla  DURP  relativa  al
primo anno di reddito considerato; 
    b) per R2 s'intende la  somma  dei  redditi  annuali  di  ciascun
componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione,
ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del  Presidente  della
Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla  DURP  relativa  al
secondo anno di reddito considerato; 
    c) per P2 s'intende  il  patrimonio  del  nucleo  familiare  come
individuato ai sensi dei commi 4 e 5. 
  3. Il VSE si calcola dividendo la SEM per il fabbisogno annuale del
nucleo familiare di cui all'art. 7 del decreto del  Presidente  della
Provincia 11 gennaio 2011, n.  2.  Il  risultato  e'  arrotondato  al
secondo decimale, per eccesso  se  il  terzo  decimale  e'  uguale  o
superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a 5. 
  4. Si considera  il  patrimonio  del  nucleo  familiare  risultante
dall'ultima «Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio»  (DURP)
considerata. 
  5. Il patrimonio del nucleo familiare e' costituito da: 
    a) il patrimonio immobiliare, come  individuato  ai  sensi  degli
articoli 22 e 23  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  11
gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascun componente del
nucleo  familiare,  senza  applicare  la  franchigia  per   un'unita'
immobiliare ad uso abitativo e due pertinenze di cui al comma  1  del
citato art.  23;  il  patrimonio  immobiliare  cosi'  determinato  e'
valutato nella misura del 20 per cento; 
    b) il patrimonio mobiliare, come individuato ai  sensi  dell'art.
24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n.  2,
e successive modifiche, di ciascun componente del  nucleo  familiare,
eccedente la franchigia individuale di 20.000,00 euro. Il  patrimonio
mobiliare individuale cosi' determinato e' valutato nella misura  del
20 per cento.»