(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
              Adige n. 11/Sez. gen. del 18 marzo 2021) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della giunta provinciale del 9  marzo  2021,
n. 224; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Definizioni e metodi di misurazione degli elementi  geometrici  delle
                             costruzioni 
 
  1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente
della provincia 26 giugno 2020, n. 24, e' cosi' sostituita: 
    «g) Volumetria - Superficie lorda - Altezza lorda di piano 
  Per volumetria si  intende  il  volume  compreso  nella  dimensione
esterna di un edificio (vuoto per pieno) nel suo complesso. 
  La volumetria si distingue in volumetria fuori terra  (nella  legge
denominata  anche  volumetria,   volume,   cubatura)   e   volumetria
interrata. 
  La volumetria specificata  nelle  disposizioni  normative  e  negli
strumenti di pianificazione e' da considerarsi come volumetria  fuori
terra, a meno) che non sia esplicitamente  indicata  come  volumetria
interrata o volumetria complessiva (vuoto per pieno). 
  La  volumetria  dell'edificio  e'  determinata  dalla  somma  della
superficie lorda di ciascun piano per la relativa altezza lorda. 
  La superficie lorda di un piano e' la superficie del piano compresa
nelle sue dimensioni esterne (nel profilo perimetrale esterno). 
  Per altezza lorda del piano si intende l'altezza  compresa  fra  la
quota del pavimento di ciascun piano e la  quota  del  pavimento  del
piano sovrastante. 
  Per l'ultimo piano dell'edificio  si  misura  l'altezza  a  partire
dalla quota del pavimento fino allo  strato  impermeabile  del  tetto
(vuoto per pieno). Non sono considerate volumetria  le  intercapedini
dei   tetti   con   un'altezza   massima   di   2,00   m,    misurata
perpendicolarmente dal pavimento allo strato impermeabile del tetto. 
  Per volumetria fuori terra si intende il volume dell'edificio al di
sopra della linea naturale o della linea artificiale autorizzata  del
terreno, calcolato sulla base delle dimensioni esterne. 
  Per volumetria interrata si intende il volume dell'edificio  al  di
sotto della linea naturale o della linea artificiale autorizzata  del
terreno. 
  Sono  considerate  interrate  anche  le  volumetrie  realizzate  in
terreni in pendenza, quando solo il lato di accesso e'  fuori  terra.
Per le parti degli edifici parzialmente interrate  la  determinazione
del volume interrato e del volume fuori terra e'  effettuata  tramite
il calcolo dell'altezza media (superficie  laterale  delle  parti  di
facciata fuori terra/perimetro) e della superficie complessiva. 
  Le  opere  e  i  volumi  tecnici  necessari  per  adeguare  edifici
esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione incendi e  di
eliminazione delle barriere architettoniche non vengono computati  ai
fini della volumetria. 
  I metodi di calcolo previsti trovano applicazione a partire dal  1°
luglio 2020 a prescindere che si tratti di volumetrie gia'  esistenti
o di volumetrie da realizzare ex novo.». 
  2. La lettera t) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente
della provincia 26 giugno 2020, n. 24, e' cosi' sostituita: 
    «t) Norme di igiene e sanita' pubblica 
  Si applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  igiene  e
sanita'. Negli interventi di restauro e di  risanamento  conservativo
di cui all'art. 62, comma  1,  lettera  c)  della  legge  provinciale
territorio e paesaggio si applicano i seguenti limiti: 
    a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: pari  a
quella esistente, purche' non inferiore  a  2,20  m.  Nel  sottotetto
l'altezza di cui al periodo precedente e' riferita alla  meta'  della
superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m; 
    b) la superficie finestrata apribile e' pari a quella  esistente,
purche' non inferiore a 1/15 della superficie del pavimento.». 
  3. Dopo la lettera t) del comma  1  dell'art.  2  del  decreto  del
presidente della provincia 26 giugno 2020,  n.  24,  e'  aggiunta  la
seguente lettera u): 
    «u) Isolamento termico 
  In caso di realizzazione di opere per  l'isolamento  termico  degli
edifici  esistenti,  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'art. 14, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e
successive modifiche.».