(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  48S3
                        del 2 dicembre 2021) 
 
  La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'art. 1 della regionale 8 giugno 1981, n. 20 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno  1981,  n.
20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e' sostituito dal
seguente: 
    «4.  Ai  gruppi  consiliari  sono   assegnate   annualmente   con
deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza  le  risorse  finanziarie
necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per  ciascun
consigliere appartenente al gruppo  consiliare,  compreso  il  gruppo
misto, all'importo  corrispondente  al  costo  di  un  dipendente  di
categoria D, posizione economica D6, rideterminato sulla  base  degli
aumenti  contrattuali  previsti   dalla   contrattazione   collettiva
nazionale e integrativa. Tale costo e'  comprensivo  del  trattamento
accessorio   nei   limiti   definiti   dalla   stessa   deliberazione
dell'Ufficio di  Presidenza  e  costituisce  altresi'  il  limite  di
riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari. 
    L'Ufficio di presidenza provvede ad aggiornare l'importo  di  cui
al  primo  periodo  nel  caso  di  modifiche  al  parametro  omogeneo
individuato dalla Conferenza  Stato-Regioni  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera h), del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito con legge n. 213 del 2012.».