(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48S3 del 2 dicembre 2021) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della regionale 8 giugno 1981, n. 20 1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e' sostituito dal seguente: «4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6, rideterminato sulla base degli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa. Tale costo e' comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresi' il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari. L'Ufficio di presidenza provvede ad aggiornare l'importo di cui al primo periodo nel caso di modifiche al parametro omogeneo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.».