(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 4 agosto 2021 n. 31) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia
dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'); 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1 della legge  regionale  n.
13/2004, in base al  quale  l'amministrazione  regionale  promuove  e
finanzia   progetti   di   aggiornamento    professionale    per    i
professionisti; 
  Vista la nota prot. n. 3195 del 30 giugno 2021 con cui il Consiglio
regionale comunica  il  parere  favorevole,  espresso  all'unanimita'
dalla II Commissione consiliare permanente, sulla deliberazione della
Giunta  regionale  n.  1011  del  25  giugno  2021  di   approvazione
preliminare del «Regolamento concernente le misure, i  criteri  e  le
modalita'  per  la  concessione  di  contributi  per  l'aggiornamento
professionale per i professionisti ai sensi degli  articoli  6  e  12
della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di
professioni)»; 
  Visto il testo del «Regolamento concernente le misure, i criteri  e
le modalita' per la concessione  di  contributi  per  l'aggiornamento
professionale per i professionisti ai sensi degli  articoli  6  e  12
della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di
professioni)» e ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto   di
accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  1094  del  9
luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le
modalita'  per  la  concessione  di  contributi  per  l'aggiornamento
professionale per i professionisti ai sensi degli  articoli  6  e  12
della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di
professioni)», nel testo  allegato  al  presente  decreto  del  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA