(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2021) 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica
dell'artigianato), e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di incentivi e finanziamenti a  favore  del  settore  artigiano»,  in
seguito Testo Unico, emanato con proprio decreto n. 033/Pres. del  25
gennaio  2012  e  successive  modifiche  ed   integrazioni,   ed   in
particolare le modifiche introdotte con proprio decreto n.  051/Pres.
del 12 aprile 2021; 
  Ritenuto  opportuno  comprendere  tra  le  modalita'  di  pagamento
elencate al comma 4 dell'articolo  12,  ai  fini  dell'ammissibilita'
delle relative spese, il pagamento effettuato tramite assegno  e  RID
(Rapporto Interbancario Diretto); 
  Ritenuto inoltre opportuno prevedere la possibilita' di  effettuare
il pagamento in contanti dei documenti di spesa di importo  inferiore
a 1.000 euro, da comprovarsi mediante una  dichiarazione  liberatoria
del fornitore; 
  Ritenuto necessario prevedere, tra i casi di non accoglimento della
domanda  di  contributo,  il  mancato   invio   della   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' relativa  all'impresa  unica  entro
quindici giorni  dall'eventuale  richiesta  dell'Ufficio  competente,
nonche' di  effettuare  gli  opportuni  interventi  di  coordinamento
normativo; 
  Visto il testo del «Regolamento recante modifiche  al  Testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con Decreto  del
Presidente della Regione 25  gennaio  2012,  n.  33»  e  ritenuto  di
emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente
ad oggetto «Determinazione  della  forma  di  governo  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi
dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia»; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1156  del  23
luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento  recante  modifiche  al  Testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto  del
Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33», nel testo  allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                              FEDRIGA