(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2021) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche ed integrazioni; Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», in seguito Testo Unico, emanato con proprio decreto n. 033/Pres. del 25 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le modifiche introdotte con proprio decreto n. 051/Pres. del 12 aprile 2021; Ritenuto opportuno comprendere tra le modalita' di pagamento elencate al comma 4 dell'articolo 12, ai fini dell'ammissibilita' delle relative spese, il pagamento effettuato tramite assegno e RID (Rapporto Interbancario Diretto); Ritenuto inoltre opportuno prevedere la possibilita' di effettuare il pagamento in contanti dei documenti di spesa di importo inferiore a 1.000 euro, da comprovarsi mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore; Ritenuto necessario prevedere, tra i casi di non accoglimento della domanda di contributo, il mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa all'impresa unica entro quindici giorni dall'eventuale richiesta dell'Ufficio competente, nonche' di effettuare gli opportuni interventi di coordinamento normativo; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con Decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia»; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 23 luglio 2021; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA