(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 9 dicembre 2021 n. 49). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali  in
materia di attivita' culturali); 
  Visti, in particolare: 
    l'art. 19, comma 2, della legge regionale n.  16/2014,  ai  sensi
del quale «La Regione promuove la  costituzione  e  lo  sviluppo  nel
territorio di un sistema regionale di mediateche, gestite dagli  enti
di cultura  cinematografica  di  cui  al  comma  1,  quali  organismi
qualificati e tecnologicamente adeguati per la  gestione  di  servizi
per: 
      a) l'accesso  e  la  fruizione  delle  opere  e  dei  documenti
audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche,  universitarie  e
di tutti i cittadini; 
      b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico
e audiovisivo; 
      c)   la   promozione   della   documentazione   audiovisiva   e
multimediale del territorio; 
      d)  la  conservazione,  digitalizzazione  e  catalogazione  del
patrimonio audiovisivo, in collaborazione  con  l'Istituto  regionale
per il patrimonio  culturale  del  Friuli-Venezia  Giulia  e  con  la
Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di  gestione
del patrimonio cinematografico e audiovisivo  che  tengano  conto  in
particolare   degli   specifici   regolamenti    della    Federazione
internazionale degli archivi dei film (FIAF)»: 
         l'art. 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi
del quale «L'Amministrazione regionale, per le finalita'  di  cui  ai
commi 1 e 2, sostiene,  tramite  finanziamento  annuale,  progetti  o
programmi  di  iniziative  e   attivita'   triennali   di   rilevanza
regionale»; 
        l'art. 23, commi 3 e 4, della  legge  regionale  16/2014,  ai
sensi dei quali «[...] la  Regione  concede  incentivi  a  fronte  di
progetti o programmi di iniziative e attivita' triennali di rilevanza
regionale, proposte da enti che svolgono attivita'  nei  settori  del
cinema  e  dell'audiovisivo  e  «In  attuazione  del  comma  3,   con
regolamento  regionale,  da   adottare   entro   centottanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentita  la  Commissione
consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le
modalita' di presentazione  della  domanda  di  finanziamento  e  del
rendiconto, le modalita' di selezione dei  progetti  da  ammettere  a
finanziamento,  la  composizione  e  i  compiti   della   commissione
valutativa, le modalita' di quantificazione della quota delle risorse
da assegnare per la gestione di ciascun  progetto,  le  tipologie  di
spese ammissibili ai fini della rendicontazione del  finanziamento  e
le tipologie e la percentuale  di  spese  generali  di  funzionamento
ammesse, le modalita' di  verifiche  e  controlli,  le  modalita'  di
concessione ed erogazione del contributo  e  di  eventuali  anticipi,
nonche' eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento.
Con il medesimo regolamento  sono  altresi'  fissati  i  termini  del
procedimento»; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016,  n.
15, recante  «Regolamento  in  materia  di  finanziamento  annuale  a
progetti o  a  programmi  di  iniziative  e  attivita'  triennali  di
rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in
attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e  4,  della
legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia  di
attivita' culturali)», modificato con decreto  del  Presidente  della
Regione 31 ottobre 2017, n. 252, e con decreto del  Presidente  della
Regione 26 luglio 2018, n. 157, di seguito regolamento; 
  Ritenuto,   nell'approssimarsi   dell'avvio   del    triennio    di
finanziamento  2022-2024,  di  dover   apportare   alcuni   ulteriori
correttivi al regolamento, dettati dall'applicazione pratica riferita
al triennio 2019-2021, e resi necessari, altresi', dalle disposizioni
della legge regionale lo novembre 2021, n. 19  (Disposizioni  per  il
sostegno di  Gorizia  Capitale  europea  della  cultura  2025,  altre
disposizioni in materia di devoluzione di funzioni e  modifiche  alle
leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021); 
  Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1690  della  novembre
2021,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
«Regolamento di modifica del regolamento in materia di  finanziamento
annuale a progetti o a programmi di iniziative e attivita'  triennali
di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche,
in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e  23,  commi  3  e  4,
della legge regionale 11 agosto  2014,  n.  16  (Norme  regionali  in
materia di attivita' culturali), emanato con decreto  del  Presidente
della Regione 1° febbraio 2016, n. 15»,  di  seguito  regolamento  di
modifica; 
  Visto che, in considerazione dei correttivi e delle revisioni sopra
menzionati, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge regionale  n.
16/2014, e' stato necessario acquisire il  parere  della  Commissione
consiliare competente; 
  Preso atto che nella seduta del 16 novembre 2021 la  V  Commissione
consiliare permanente ha espresso parere  favorevole  sul  testo  del
regolamento approvato in via preliminare con la citata  deliberazione
di Giunta regionale n. 1690/2021; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 novembre  2021,
n. 1757; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato  il  «Regolamento  di  modifica  del  regolamento  in
materia  di  finanziamento  annuale  a  progetti  o  a  programmi  di
iniziative e attivita' triennali di rilevanza  regionale,  realizzati
da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli  articoli  19,
commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014,
n. 16 (Norme regionali in materia di  attivita'  culturali),  emanato
con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio  2016,  n.  15»,
nel testo allegato al presente decreto, del quale  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA