(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia n. 49 del 9 dicembre 2021). IL PRESIDENTE Richiamati i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene",) che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare: - il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; - il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare; - il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Richiamata la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione); Vista la Legge 21 giugno 1986, n. 317 in materia di procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche; Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; Visti: - il proprio decreto 1° settembre 2015 n. 0179/Pres. con cui e' stato emanato il Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011); - il proprio decreto 24 febbraio 2015 n. 037/Pres. con cui e' stato emanato il Regolamento recante modalita' per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008); Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 40 con la quale e' stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica al regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne"; Considerato che l'iter amministrativo per la notifica dello schema di Regolamento si e' concluso con soddisfazione della Commissione europea, giusta comunicazione del 16 luglio 2021, prot. SPS-GEN2021-0023807-A-A del 16 agosto 2021; Atteso, pertanto, che i prodotti a base di carne delle Piccole Produzioni Locali possono accedere al circuito commerciale comunitario, uscendo dal progetto sperimentale ed entrando a pieno titolo nel regime autorizzativo disposto dal Reg. CE/853/2004; Visto il testo del "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne" e ritenuto di emanarlo; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1724 del 12 novembre 2021; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA