(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Autonoma  Friuli
  Venezia-Giulia n. 49 del 9 dicembre 2021). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Richiamati i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
costituenti il "pacchetto igiene",) che disciplinano  le  fasi  della
produzione, trasformazione e  distribuzione  degli  alimenti,  e,  in
particolare: 
  - il Regolamento  (CE)  28  gennaio  2002,  n.  178/2002  il  quale
stabilisce i principi ed  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare  da  applicare   all'interno   dell'area   comunitaria   e
nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
  - il  Regolamento  (CE)  29  aprile  2004,  n.  852/2004  il  quale
stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di  igiene  dei
prodotti alimentari destinate  a  tutti  gli  operatori  del  settore
alimentare; 
  - il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n.  853/2004  il  quale  detta
norme specifiche in materia di igiene per  gli  alimenti  di  origine
animale; 
  Richiamata la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  9  settembre   2015   che   prevede   una   procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole  relative  ai   servizi   della   societa'   dell'informazione
(codificazione); 
  Vista la Legge 21 giugno 1986,  n.  317  in  materia  di  procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche; 
  Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia
generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari
e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute  con
riguardo  alla  sicurezza  degli  alimenti  lungo  tutta  la   catena
alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; 
  Visti: 
  - il proprio decreto 1° settembre 2015 n.  0179/Pres.  con  cui  e'
stato emanato il Regolamento per la disciplina  e  l'esercizio  delle
piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e  animale,
in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della  legge  regionale
29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011); 
  - il proprio decreto 24 febbraio 2015 n. 037/Pres. con cui e' stato
emanato il Regolamento recante modalita' per il riconoscimento  degli
stabilimenti che trattano prodotti di origine animale  in  attuazione
del Regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti  di
origine animale, e  in  applicazione  dell'articolo  38  della  legge
regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio  2019,  n.
40 con la quale e' stato approvato in via preliminare il "Regolamento
di modifica al regolamento per  la  disciplina  e  l'esercizio  delle
piccole produzioni locali di prodotti a base di carne"; 
  Considerato che l'iter amministrativo per la notifica dello  schema
di Regolamento si e' concluso  con  soddisfazione  della  Commissione
europea,   giusta   comunicazione   del   16   luglio   2021,   prot.
SPS-GEN2021-0023807-A-A del 16 agosto 2021; 
  Atteso, pertanto, che i prodotti a  base  di  carne  delle  Piccole
Produzioni  Locali   possono   accedere   al   circuito   commerciale
comunitario, uscendo dal progetto sperimentale ed  entrando  a  pieno
titolo nel regime autorizzativo disposto dal Reg. CE/853/2004; 
  Visto il testo del "Regolamento per  la  disciplina  e  l'esercizio
delle Piccole produzioni locali  di  prodotti  a  base  di  carne"  e
ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1724  del  12
novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle
Piccole produzioni locali di prodotti a  base  di  carne"  nel  testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente
decreto. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA