(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 107 del
                          28 dicembre 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
La seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523  (Testo  unico  delle
disposizioni di legge intorno alle  opere  idrauliche  delle  diverse
categorie); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli
enti locali in attuazione del capo I della legge 15  marzo  1997,  n.
59); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n.  2  (Istituzione  dei
tributi propri della regione); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81  (Disposizioni  in
materia di sanzioni amministrative); 
  Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in
materia di tributi regionali); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  81  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2016); 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55  (Riapertura  termini
per  la  regolarizzazione  agevolata  dell'imposta  regionale   sulle
concessioni sui beni demaniali  e  patrimoniali  indisponibili  dello
Stato. Modifiche alla legge regionale n. 81/2015); 
  Vista  la  legge  regionale  4  ottobre  2016,  n.  68  (Interventi
normativi  relativi  alla  seconda  variazione  al   bilancio   2016.
Modifiche alle leggi  regionali  numeri  42/1998,  32/2002,  21/2010,
66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015); 
  Vista la legge regionale 11  novembre  2016,  n.  77  (Disposizioni
urgenti in materia di concessioni del demanio idrico); 
  Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n.  57  (Disposizioni  in
materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per  l'utilizzazione
delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016); 
  Vista la  legge  regionale  27  dicembre  2018,  n.  74  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2019); 
  Vista la legge regionale 27 luglio 2020,  n.  73  (Disposizioni  in
materia di occupazioni del demanio idrico da parte  dei  gestori  del
servizio idrico integrato e in materia di geotermia); 
  Vista la legge  regionale  27  novembre  2020,  n.  93  (Interventi
normativi collegati alla terza variazione al bilancio  di  previsione
finanziario 2020 - 2022. Modifiche alla legge regionale n. 73/2005  e
alla legge regionale n. 19/2019); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 6 agosto 2001,  n.  36  «Ordinamento  contabile
della Regione Toscana»); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento  in  attuazione
dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80  «Norme  in
materia di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idrica  e  tutela
della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio
delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per  la
determinazione dei canoni); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta  regionale  25  luglio  2018,  n.  42/R  (Regolamento  per  lo
svolgimento delle  attivita'  di  polizia  idraulica,  polizia  delle
acque, e servizio di piena, in attuazione  dell'art.  5  della  legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 80); 
  Considerato quanto segue: 
  1. si rende necessario definire un  percorso  volto  alla  gestione
tecnico-amministrativa delle  occupazioni  in  essere  da  parte  dei
gestori del  servizio  idrico  integrato,  nonche'  i  criteri  e  le
modalita' di pagamento  degli  indennizzi  e  delle  occupazioni  del
demanio  idrico  pregresse  a  far  data  dalla   loro   esigibilita'
individuata nell'anno 2014; 
  2. in attuazione  di  quanto  disposto  dalla  legge  regionale  n.
73/2020 si rende necessario definire i criteri per la quantificazione
dell'importo dovuto da ciascun gestore, come  definito  in  relazione
alle varie tipologie di occupazione e riportato nelle tabelle di  cui
allegato A della presente legge; 
  3. e' necessario individuare il termine del 31 dicembre 2021 per la
sottoscrizione  degli  accordi  volti  alla   semplificazione   della
procedura di rilascio delle concessioni per l'occupazione del demanio
idrico; 
  4. Si rende altresi' necessario individuare,  nel  contenuto  degli
accordi, la disciplina dei procedimenti amministrativi correlati alle
interferenze tra le reti e  gli  impianti  gestiti  dai  gestori  del
servizio idrico integrato e il demanio idrico; 
  5. La sottoscrizione degli accordi comporta per entrambe  le  parti
significativi  vantaggi  in  termini  di   benefici,   efficacia   ed
efficienza    dell'attivita'    amministrativa,    oltre    che    di
semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra
le reti tecnologiche e gli impianti e il demanio idrico; 
  6. L'imposta regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione
e l'uso dei beni del demanio e  del  patrimonio  indisponibile  dello
Stato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971, e' dovuta  a
decorrere dall'annualita' di rilascio della concessione; 
  7. Si rende  necessario  contenere  il  livello  complessivo  della
pressione  tributaria,  anche  in  considerazione  della  natura  del
servizio  offerto  dai  gestori  del  servizio  idrico  integrato  e,
pertanto, applicare le sanzioni amministrative in forma ridotta; 
  8. A seguito dell'elevato numero di occupazioni senza titolo emerse
con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle
aree del demanio idrico dalle province  alla  Regione  e'  necessario
introdurre una proroga al 31 dicembre 2022 per il rilascio, da  parte
degli uffici regionali, della concessione ai soggetti di cui all'art.
1, comma 1, della legge regionale n. 77/2016, al fine  di  portare  a
termine le verifiche avviate sulle occupazioni in questione; 
  9.  E'  necessario  procedere  ad  una  rapida  attivazione   degli
interventi previsti nella presente legge mediante  la  stipula  degli
accordi previsti entro il 31 dicembre  2021  e,  pertanto,  si  rende
necessario disporre l'entrata  in  vigore  della  presente  legge  il
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana; 
  Approva la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge definisce  i  criteri  per  la  determinazione
delle somme dovute dai gestori del servizio idrico integrato  per  la
regolarizzazione dei  pagamenti  pregressi  per  le  occupazioni  del
demanio  idrico  relative  alle  fattispecie  di  cui  all'art.  2  e
definisce il contenuto degli  accordi  finalizzati  alla  definizione
delle occupazioni del demanio idrico relative alle opere  di  ciascun
gestore.