IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                              Preambolo 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere e) e q), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1,  comma
2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106); 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117  (Codice  del
terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della  legge
6 giugno 2016, n. 106); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  n.
32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014); 
  Vista la legge regionale 31 ottobre  2018,  n.  58  (Norme  per  la
cooperazione sociale in Toscana); 
  Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e
promozione degli enti del terzo settore toscano); 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
15 settembre 2020 (Definizione delle procedure  di  iscrizione  degli
enti, delle modalita' di deposito degli atti,  delle  regole  per  la
predisposizione, la  tenuta,  la  conservazione  del  registro  unico
nazionale del terzo settore); 
  Visto il decreto direttoriale del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561; 
  Visto il parere obbligatorio del Consiglio delle  autonomie  locali
del 16 dicembre 2021, con il quale si  esprime  parere  favorevole  a
condizione che sia riconosciuto alle province un ruolo  nella  tenuta
del registro unico nazionale del terzo settore; 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'art. 45 della legge regionale n. 117/2017, c.d. «Codice  del
terzo settore», ha previsto l'istituzione, presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, del registro  unico  nazionale  del
rerzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale  e
con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna  regione  e
provincia autonoma; 
    2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del codice del  terzo  settore,
sono enti del terzo settore le  organizzazioni  di  volontariato,  le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese
sociali, incluse le cooperative  sociali,  le  reti  associative,  le
societa' di mutuo  soccorso,  le  associazioni,  riconosciute  o  non
riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  privato
diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento,  senza  scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'  sociale
mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, di una o piu'
attivita' di interesse generale in forma di azione  volontaria  o  di
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita'  o  di
produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel RUNTS; 
    3. L'iscrizione degli enti, di cui al sopracitato art.  4,  comma
1, nel RUNTS, pertanto, ha  effetto  costitutivo  per  l'acquisizione
della qualifica di ente del terzo settore e  costituisce  presupposto
ai fini della fruizione dei benefici previsti dal  codice  del  terzo
settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti; 
    4. Secondo le disposizioni  del  codice  del  terzo  settore,  la
Regione e' tenuta: 
      a) all'individuazione della struttura competente a  gestire  il
RUNTS su base territoriale e con  modalita'  informatiche  denominata
«Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore»; 
      b)  a  disciplinare  i  procedimenti   per   l'emanazione   dei
provvedimenti di iscrizione e  cancellazione  degli  enti  del  terzo
settore, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del  decreto
del Ministro del lavoro sul funzionamento del registro, ed entro  sei
mesi dalla predisposizione  della  struttura  informatica  a  rendere
operativo il registro; 
    5. Il 15 settembre 2020 e' stato emanato il decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali che ha disciplinato le procedure
di iscrizione degli enti nel RUNTS, le modalita'  di  deposito  degli
atti nel registro, le regole per la predisposizione,  la  tenuta,  la
conservazione e la gestione del registro stesso; 
    6.  La  Regione  Toscana,  nel  disciplinare  l'esercizio   delle
funzioni amministrative afferenti al RUNTS, intende dare  continuita'
al ruolo dei  comuni  capoluogo  e  della  citta'  metropolitana,  in
ragione del rispetto del principio di  sussidiarieta',  ritenendo  il
livello comunale il piu' idoneo a rispondere alle istanze degli  enti
del terzo settore, vista la lunga esperienza gestionale svolta, sulla
base della legislazione regionale, fin dal 1993; 
    7. In Toscana, infatti, i Comuni capoluogo di  Arezzo,  Grosseto,
Livorno, Lucca, Massa,  Pistoia,  Prato,  Siena,  Pisa  e  la  Citta'
metropolitana di  Firenze  gestiscono  il  registro  regionale  delle
organizzazioni di volontariato ai  sensi  della  legge  regionale  26
aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti  delle  organizzazioni
di volontariato con la Regione, gli enti  locali  e  gli  altri  enti
pubblici - istituzione del registro  regionale  delle  organizzazioni
del  volontariato),  il  registro  regionale  delle  associazioni  di
promozione sociale, ai sensi della legge regionale 9  dicembre  2002,
n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale.  Modifica
all'art.  9  della  legge   regionale   3   ottobre   1997,   n.   72
«Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza
e di pari opportunita': riordino dei  servizi  socio-assistenziali  e
socio-sanitari integrati») e il registro regionale delle  cooperative
sociali, ai sensi della legge regionale n. 58/2018; 
    8.  Fermo  restando  l'esclusiva   titolarita'   della   funzione
provvedimentale  in  capo  all'Ufficio  regionale  in  ossequio  alle
previsioni del codice del terzo settore e del  relativo  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre  2020,  si
conferma la collaborazione con i comuni  e  la  citta'  metropolitana
suddetti,  avvalendosene  nella  gestione  delle   procedure,   anche
telematiche,  del  registro  regionale,  a  tal   fine   individuando
specifici compiti loro spettanti; 
    9.  L'art.  54  del  codice  del   terzo   settore   prevede   la
trasmigrazione dei registri esistenti, cioe' dei dati degli enti gia'
iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di  promozione  sociale  al  RUNTS  e  che  questa
funzione  impegnera'  i  comuni  nella  fase  di  primo   avvio   del
funzionamento del registro; 
    10. Con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561 e' stata  individuata  come
data  di  avvio  del  RUNTS  il  23  novembre  2021  e  l'inizio  del
trasferimento al RUNTS dei  dati  relativi  agli  enti  iscritti  nei
registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale delle regioni e provincie autonome; 
    11.  Si  richiama  quanto  previsto  dall'art.  21  della   legge
regionale  n.  65/2020,  in  ordine  alle  abrogazioni  delle   leggi
regionali previste, a decorrere dalla data di operativita' del  RUNTS
individuata nel 23 novembre dal sopracitato decreto direttoriale  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26  ottobre  2021,  n.
561; 
    12. Dalla previsione delle funzioni amministrative in materia  di
RUNTS in Toscana deriva la necessita' di abrogare la lettera  b)  del
comma 1 dell'art. 4 della legge regionale  n.  22/2015,  che  risulta
superata dalle presenti disposizioni; 
    13. Ritenuto di non accogliere  il  parere  del  Consiglio  delle
autonomie locali in quanto le province attualmente non gestiscono  la
tenuta dei registri regionali, alla luce della  normativa  statale  e
regionale di  riferimento;  cio'  costituisce  motivo  ostativo  alla
possibilita'  di   coinvolgerle   nei   procedimenti   amministrativi
preordinati alla gestione del RUNTS; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge,  in  attuazione  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)  e  ai  sensi
del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  15
settembre 2020, recante la definizione delle procedure di  iscrizione
degli enti, delle modalita' di deposito degli atti, delle regole  per
la predisposizione, la tenuta, la conservazione  del  registro  unico
nazionale del terzo settore, disciplina  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative in materia  di  registro  unico  nazionale  del  terzo
settore (RUNTS), di  cui  all'art.  45  del  decreto  legislativo  n.
117/2017, in Toscana. 
  2. A tal fine disciplina: 
    a)  l'individuazione  della  struttura  regionale  indicata  come
«Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore» ai
sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 117/2017; 
    b)  i  procedimenti  per  l'emanazione   dei   provvedimenti   di
iscrizione e di cancellazione degli enti del terzo settore nel RUNTS,
ai sensi dell'art. 53, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017; 
    c) la gestione della trasmigrazione dei  registri  esistenti,  ai
sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n.  117/2017  compresa  la
verifica della sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione  al
RUNTS; 
    d) le attivita' di controllo previste dall'art. 90 e 93, comma 1,
lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 117/2017 nei confronti
degli enti del terzo settore aventi sede legale in Toscana. 
  3. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma  1  si
svolge  secondo  le  procedure,  le  regole  e  le  modalita',  anche
informatiche, previste dal decreto ministeriale lavoro  15  settembre
2020.