(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/sez. gen. del 7 ottobre 2021) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione dell'art. 12 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) 1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale n. 9 del 2007 e' inserito il seguente: «3 bis. Fermo restando l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i consorzi di bonifica possono fornire a titolo oneroso, anche al di fuori dell'ambito territoriale ricompreso nel perimetro consorziale, prestazioni a terzi, su loro richiesta, per la fornitura di servizi o per l'esecuzione o la gestione di opere di miglioramento fondiario, per finalita' di pubblico interesse volte alla bonifica integrale del territorio provinciale. Se le prestazioni interessano il territorio ricompreso nel perimetro di un consorzio di miglioramento fondiario e rientrano nelle competenze istituzionali del predetto consorzio, la richiesta deve pervenire da quest'ultimo e deve riguardare esclusivamente la progettazione, l'esecuzione o la gestione di opere di miglioramento fondiario, nonche' servizi funzionali alloro svolgimento.»