(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  1  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/sez.  gen.  del  7  ottobre
  2021) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione dell'art. 12 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9
  (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario,  di
  ricomposizione   fondiaria    e    conservazione    dell'integrita'
  dell'azienda agricola  e  modificazioni  di  leggi  provinciali  in
  materia di agricoltura) 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale  n.  9  del
2007 e' inserito il seguente: 
    «3  bis.  Fermo  restando  l'assolvimento  dei   propri   compiti
istituzionali, i  consorzi  di  bonifica  possono  fornire  a  titolo
oneroso, anche al di fuori dell'ambito  territoriale  ricompreso  nel
perimetro consorziale, prestazioni a terzi, su loro richiesta, per la
fornitura di servizi o per l'esecuzione o la  gestione  di  opere  di
miglioramento fondiario, per finalita' di  pubblico  interesse  volte
alla bonifica integrale del territorio provinciale. Se le prestazioni
interessano il territorio ricompreso nel perimetro di un consorzio di
miglioramento fondiario e rientrano  nelle  competenze  istituzionali
del predetto consorzio, la richiesta deve pervenire da quest'ultimo e
deve riguardare esclusivamente la progettazione,  l'esecuzione  o  la
gestione  di  opere  di  miglioramento  fondiario,  nonche'   servizi
funzionali alloro svolgimento.»