(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 4 febbraio 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere b), m bis) e q), e l'art. 11 dello Statuto; Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali) e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera f), 45 e 46; Considerato quanto segue: 1. Il legislatore toscano persegue, fra le proprie finalita' statutarie, la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo e dell'associazionismo, al fine di valorizzare e sostenere l'educazione permanente alla condivisione di valori culturali, uno dei fondamenti per una socialita' di cittadinanza attiva; 2. L'educazione musicale e l'accesso alla cultura hanno subito, in ragione dell'emergenza da pandemia, un lungo periodo di inattivita', che ha compromesso l'esistenza stessa delle piccole realta' associative del settore musicale impegnate proprio nell'azione di coinvolgimento di singoli individui in un progetto comune che consente agli stessi di diventare collettivo; 3. Il Consiglio regionale intende sostenere con un contributo economico tali realta' associative impegnate nella formazione continua per la cultura musicale e nelle attivita' di promozione e di educazione musicale di base; 4. Tale contributo e' finalizzato al sostegno di attivita' che, per loro natura, non rivestono carattere economico avendo un obiettivo esclusivamente sociale e culturale; 5. Risulta opportuno che il contributo venga erogato direttamente all'Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (ANBIMA), attraverso la sua articolazione regionale, e all'Associazione cori della Toscana (ACT), le quali raggruppano un numero rappresentativo di bande musicali e di formazioni coristiche e svolgono un importante ruolo di diffusione della cultura musicale sull'intero territorio della regione. Tali associazioni, previa presentazione al Consiglio regionale dell'elenco delle bande e dei cori che presentino specifici programmi di attivita' e formazione, provvederanno poi alla ripartizione del contributo; 6. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento della procedura di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. In coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione e al sostegno per l'educazione alla musica e al canto corale, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunita' toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dispone l'erogazione di contributi una tantum a sostegno delle bande musicali e dei cori che svolgono attivita' di formazione, anche attraverso la gestione di scuole, e siano iscritti, rispettivamente, all'articolazione regionale toscana dell'associazione nazionale delle bande musicali autonome (ANBIMA) e all'Associazione cori della Toscana (ACT).