(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Toscana n. 10 del 4 febbraio 2022) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
(Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere b), m bis) e q), e l'art. 11 dello
Statuto; 
  Vista  la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4   (Autonomia
dell'Assemblea legislativa regionale); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita'  culturali)  e,
in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera f), 45 e 46; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il legislatore toscano  persegue,  fra  le  proprie  finalita'
statutarie, la promozione  dell'accesso  alla  cultura  come  bisogno
individuale e valore collettivo e dell'associazionismo,  al  fine  di
valorizzare e sostenere l'educazione permanente alla condivisione  di
valori  culturali,  uno  dei  fondamenti  per   una   socialita'   di
cittadinanza attiva; 
    2. L'educazione musicale e l'accesso alla cultura  hanno  subito,
in  ragione  dell'emergenza  da  pandemia,  un   lungo   periodo   di
inattivita', che ha  compromesso  l'esistenza  stessa  delle  piccole
realta'  associative   del   settore   musicale   impegnate   proprio
nell'azione di coinvolgimento di singoli  individui  in  un  progetto
comune che consente agli stessi di diventare collettivo; 
    3. Il Consiglio regionale intende  sostenere  con  un  contributo
economico  tali  realta'  associative  impegnate   nella   formazione
continua per la cultura musicale e nelle attivita' di promozione e di
educazione musicale di base; 
    4. Tale contributo e' finalizzato al sostegno di  attivita'  che,
per  loro  natura,  non  rivestono  carattere  economico  avendo   un
obiettivo esclusivamente sociale e culturale; 
    5. Risulta opportuno che il contributo venga erogato direttamente
all'Associazione nazionale delle  bande  italiane  musicali  autonome
(ANBIMA),   attraverso   la   sua    articolazione    regionale,    e
all'Associazione cori della Toscana (ACT), le  quali  raggruppano  un
numero rappresentativo di bande musicali e di formazioni coristiche e
svolgono un importante ruolo di  diffusione  della  cultura  musicale
sull'intero  territorio  della  regione.  Tali  associazioni,  previa
presentazione al Consiglio regionale dell'elenco delle  bande  e  dei
cori che presentino specifici programmi di  attivita'  e  formazione,
provvederanno poi alla ripartizione del contributo; 
    6. La ristrettezza dei tempi  tecnici  per  l'espletamento  della
procedura di assegnazione dei contributi, rende  necessario  disporre
l'entrata in vigore della presente legge il  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  In  coerenza  con  le  politiche  regionali  finalizzate   alla
valorizzazione e al sostegno per l'educazione alla musica e al  canto
corale, il Consiglio regionale,  nella  sua  funzione  di  organo  di
rappresentanza della comunita' toscana ai sensi  dell'art.  11  dello
Statuto, dispone l'erogazione di contributi  una  tantum  a  sostegno
delle bande musicali e dei cori che svolgono attivita' di formazione,
anche  attraverso  la  gestione  di   scuole,   e   siano   iscritti,
rispettivamente,      all'articolazione       regionale       toscana
dell'associazione nazionale delle bande musicali autonome (ANBIMA)  e
all'Associazione cori della Toscana (ACT).