(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/Sez. gen. del 24 giugno 2021) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 680/1972, secondo il quale spetta alla giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7; Vista la deliberazione n. 965 di data 11 giugno 2021 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento di attuazione dell'art. 5, commi da 5-bis a 5-quinquies e comma 7 e dell'art. 10, comma 3-bis, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, riguardante il condhotel; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 49 della legge provinciale 15 maggio 2002 n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002), di seguito denominata «legge provinciale», disciplina l'attuazione dell'art. 5, commi da 5-bis a 5-quinquies e comma 7 e dell'art. 10, comma 3-bis, nel rispetto anche della normativa statale in materia. 2. Questo regolamento definisce le condizioni di esercizio dei condhotel, le modalita' per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di condhotel, la procedura per la trasformazione di un esercizio alberghiero in condhotel e l'attribuzione dei diversi livelli di classifica.