(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della 
   Regione Trentino-Alto Adige n. 25/Sez. gen. del 24 giugno 2021) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino
- Alto Adige», ai sensi  del  quale  il  Presidente  della  provincia
emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; 
  Visto l'art. 54,  comma  1,  punto  1)  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 680/1972, secondo il quale spetta alla
giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per  l'esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 
  Vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7; 
  Vista la deliberazione n. 965 di data 11 giugno 2021 con  la  quale
la giunta provinciale  ha  approvato  il  regolamento  di  attuazione
dell'art. 5, commi da 5-bis a 5-quinquies e comma 7 e  dell'art.  10,
comma  3-bis,  della  legge  provinciale  15  maggio  2002,   n.   7,
riguardante il condhotel; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente regolamento,  ai  sensi  dell'art.  49  della  legge
provinciale 15 maggio 2002 n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita'
turistica  2002),  di   seguito   denominata   «legge   provinciale»,
disciplina l'attuazione dell'art. 5, commi da 5-bis a  5-quinquies  e
comma 7 e  dell'art.  10,  comma  3-bis,  nel  rispetto  anche  della
normativa statale in materia. 
  2. Questo regolamento definisce  le  condizioni  di  esercizio  dei
condhotel, le modalita' per l'avvio e l'esercizio  dell'attivita'  di
condhotel,  la  procedura  per  la  trasformazione  di  un  esercizio
alberghiero in condhotel e  l'attribuzione  dei  diversi  livelli  di
classifica.