(Pubblicato nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 33/Sez. gen. del 18 agosto 2022). IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1; Vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15; Visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, in particolare l'art. 24; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 162 del 12 febbraio 2016; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 recante «Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75; Visto l'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) ed il Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, relativo alla disciplina dell'attivita' e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica; Visto l'art. 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; Visto l'art. 14 del d.P.G.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 21 luglio 2017; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1494 del 15 settembre 2017; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1394 del 5 agosto 2022; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. Nell'esercizio della competenza primaria in materia di urbanistica e piani regolatori prevista dall'art. 8, numero 5) dello Statuto speciale e in attuazione delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici stabilite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), secondo quanto previsto dall'art. 49 dello stesso decreto, il presente regolamento reca modificazioni al decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg in materia di edilizia sostenibile.