(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  -  n.  52
                        del 19 ottobre 2022) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere c), n), m), dello Statuto; 
  Vista la legge 24  ottobre  2004,  n.  323  (Riordino  del  settore
termale); 
  Vista la legge regionale 27  luglio  2004,  n.  38  (Norme  per  la
disciplina della ricerca,  della  coltivazione  e  dell'utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali); 
  Vista la nota protocollo 10482 dell'11 agosto 2022, con la quale il
Consiglio delle autonomie locali ha comunicato la  decisione  di  non
esprimere parere; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il settore termale costituisce una risorsa fondamentale  della
Regione  Toscana  atteso  che  le  cure  termali  hanno,  da  sempre,
esercitato un'incisiva azione per la tutela della salute  per  quanto
riguarda la prevenzione, la cura e la riabilitazione  di  determinate
patologie, e, piu' in generale, per la cura  ed  il  benessere  dello
stato psico-fisico della persona; 
    2. Il termalismo rappresenta, inoltre,  un  fattore  determinante
per lo sviluppo economico, ricettivo ed occupazionale di  determinate
aree della Toscana per le quali occorre intraprendere  una  serie  di
azioni finalizzate al rilancio del sistema termale  regionale,  anche
attraverso progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana; 
    3. Al fine di rendere piu' efficienti le  politiche  di  sostegno
che la Regione realizza tramite il programma regionale di sviluppo  e
gli altri atti della programmazione, risulta opportuno individuare  i
comuni termali intesi quali territori urbani all'interno dei quali il
termalismo costituisce un fattore di  sviluppo  urbano,  nonche'  una
caratteristica importante  dello  sviluppo  economico,  ricettivo  ed
occupazionale del contesto di riferimento; 
      4. A tal fine si interviene a modificare la legge  regionale n.
38/2004  aggiungendo  l'inserimento  di  un  allegato  nel  quale  si
individuano,  quali  ambiti  ottimali  per  le  azioni  di   sostegno
regionale, i comuni termali della Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Politiche di sostegno al settore termale 
    Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 38/2004 
 
  1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme
per   la   disciplina   della   ricerca,   della    coltivazione    e
dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e  termali),  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Politiche di sostegno al settore termale). -  1.  La
Regione attua le politiche  di  sostegno  e  promozione  del  settore
termale tramite il programma regionale di sviluppo e gli  altri  atti
della programmazione regionale, dando priorita', in particolare, agli
interventi di  riqualificazione  del  patrimonio  idro-termale  e  di
rigenerazione urbana. 
    2. Le politiche di cui  al  comma  1  sono  attuate  avendo  come
riferimento  i  comuni  termali  individuati  nell'allegato  A  della
presente legge.».