(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 19 ottobre 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, lettera b) e lettera s), dello statuto; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); Considerato quanto segue: 1. Il sistema della comunicazione e dell'informazione dall'entrata in vigore della legge regionale n. 22/2002, e' mutato, dal punto di vista della tecnologia, in modo esponenziale; la normativa statale e' intervenuta in tale settore al fine di regolarne l'evoluzione nel rispetto dei principi del pluralismo di una informazione corretta, ampliando le competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e conseguentemente anche del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), che e' suo organo funzionale; 2. Con l'approvazione della risoluzione 9 dicembre 2020, n. 14, relativa al programma di attivita' 2021 del CORECOM, il Consiglio regionale si e' impegnato a predisporre la revisione della disciplina ad esso relativa per adeguarla ai cambiamenti intervenuti dalla legge istitutiva; 3. Le funzioni proprie del CORECOM, quale organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, si sono sviluppate nel corso degli anni, per cui e' opportuno un aggiornamento formale e sostanziale della loro elencazione per includervi le attivita' che hanno la loro fonte nella normativa statale e regionale, nonche' quelle relative alla vigilanza e al monitoraggio dei nuovi mezzi di comunicazione, divenuti sempre piu' centrali nel sistema mediale, per rafforzare e rendere piu' efficace l'azione complessiva del CORECOM in ambito regionale; Approva la presente legge: Art. 1 Composizione. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 22/2002 1. Il comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 22/2002, e' sostituito dal seguente: «7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato.»