(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2022). IL PRESIDENTE Visto il Titolo III, Capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalita' e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato); Considerato opportuno approvare un nuovo regolamento che, anche tenuto conto dei cambiamenti generati dalla crisi pandemica, risulti adeguato alle esigenze espresse dal mercato del lavoro, in particolare rendendo la platea dei lavoratori maggiormente rispondente alle richieste del mercato odierno e valorizzando altresi' le azioni poste in essere nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia di occupabilita' dei lavoratori (programma GOL) e del Piano attuativo regionale del medesimo, approvato in via definitiva con deliberazione della giunta regionale 1° aprile 2022, n. 467; Ritenuto opportuno prevedere l'entrata in vigore del nuovo regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2023, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con proprio decreto n. 0206/Pres del 20 dicembre 2021, di pari oggetto, attualmente in vigore; Visto il testo del «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1882 del 2 dicembre 2022; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA