(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 44 del 16 agosto 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 2-quinquies 1. Dopo l'art. 2-quater della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del difensore civico)), e' inserito il seguente: «Art. 2-quinquies (Compiti del difensore civico in qualita' di Garante dei diritti delle persone con disabilita'). - 1. Il difensore civico promuove la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'). 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennita' di accompagnamento. 3. Il difensore civico, per le finalita' di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni: a) promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignita' umana e dei diritti di liberta' e autonomia della persona con disabilita' e dei propri caregiver familiari, nonche' la piena inclusione, con particolare riferimento alle persone che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa', in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche; b) vigila sull'assistenza alle persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilita' delle persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione; c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorita' atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignita' della persona con disabilita' e dei caregiver familiari; d) svolge attivita' di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilita', come definite dall'art. 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazione); promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilita' e dei caregiver familiari e si attiva affinche' non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilita', che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle liberta' fondamentali; e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilita' e dei caregiver familiari in tutti gli ambiti della vita associata; f) costituisce un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari che sono oggetto dei maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo; g) vigila affinche' siano garantite alle persone con disabilita' e ai loro caregiver familiari pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali; h) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive; puo' effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi pubblici, nonche' presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare il corretto svolgimento del servizio e l'assenza di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive; i) puo' proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalita' dell'attivita' amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari; riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione; j) propone alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilita' dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilita' e dei caregiver familiari e alla piena inclusione sociale; k) favorisce il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attivita' di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari; promuove la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia; l) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui all'art. 3 della legge n. 18/2009; m) realizza iniziative a favore delle persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, nonche' altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalita' di cui al presente articolo; n) promuove attivita' informative sul territorio finalizzate alla conoscenza delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore di tali soggetti; o) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione, sui diritti, le garanzie e le opportunita' delle persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari; p) formula osservazioni e proposte su atti normativi e di indirizzo che riguardano la disabilita', di competenza della Regione; q) promuove il ruolo del disability manager, al fine di agevolare il processo di cambiamento orientato all'autodeterminazione delle persone con disabilita'. 4. Il difensore civico informa i soggetti di cui al comma 1 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonche' in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale. 5. Per le attivita' di cui al presente articolo, il difensore civico collabora con enti e istituzioni, tra i quali il Co.Re.Com., la Consulta regionale per le pari opportunita' e il consigliere regionale di parita', con le associazioni rappresentative delle persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari operanti sul territorio regionale, con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'art. 3 della legge n. 18/2009, e con l'Osservatorio economico e sociale della Regione.».