(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 44 del 16 agosto 2022) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Inserimento dell'art. 2-quinquies 
 
  1. Dopo l'art. 2-quater della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17
(Disciplina del  funzionamento  dell'Ufficio  del  difensore  civico.
Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del
difensore civico)), e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-quinquies (Compiti del difensore civico  in  qualita'  di
Garante dei diritti delle persone con disabilita'). - 1. Il difensore
civico promuove la piena tutela dei diritti e degli  interessi  delle
persone con disabilita' e dei loro  caregiver  familiari,  residenti,
domiciliati  anche  temporaneamente  o  aventi  stabile  dimora   nel
territorio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'art.  26  della
Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione   europea   e   dalla
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre
2006, ratificata e resa esecutiva con  legge  3  marzo  2009,  n.  18
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
diritti delle persone  con  disabilita',  con  Protocollo  opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione  dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'). 
    2. Ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Legge di bilancio 2018), si definisce caregiver familiare  la
persona che assiste e si prende cura del  coniuge,  dell'altra  parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di
fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado  che,  a
causa  di  malattia,  infermita'  o  disabilita',  anche  croniche  o
degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di
se', sia riconosciuto invalido  in  quanto  bisognoso  di  assistenza
globale e continua di lunga durata, o sia titolare di  indennita'  di
accompagnamento. 
    3. Il difensore civico, per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
svolge le seguenti funzioni: 
      a) promuove l'affermazione del pieno  rispetto  della  dignita'
umana e dei  diritti  di  liberta'  e  autonomia  della  persona  con
disabilita' e  dei  propri  caregiver  familiari,  nonche'  la  piena
inclusione, con particolare riferimento alle persone  che  vivono  in
contesti sociali a  rischio  di  esclusione,  nella  famiglia,  nella
scuola, nel lavoro e  nella  societa',  in  collaborazione  con  enti
locali e istituzioni scolastiche; 
      b) vigila sull'assistenza alle persone con  disabilita'  e  dei
loro caregiver familiari, con particolare riguardo alla  loro  tutela
giuridica ed  economica  e  alla  piena  integrazione  sociale  delle
medesime persone, e promuove la piena  accessibilita'  delle  persone
con disabilita' e dei loro caregiver  familiari  ai  servizi  e  alle
prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione; 
      c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorita' atti  e
comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e  della
dignita' della persona con disabilita' e dei caregiver familiari; 
      d) svolge attivita' di informazione nei riguardi  dei  soggetti
che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di
disabilita', come definite dall'art. 2 della legge 1° marzo 2006,  n.
67 (Misure per la tutela giudiziaria delle  persone  con  disabilita'
vittime di discriminazione); promuove  interventi  di  prevenzione  e
contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno  della  persona  con
disabilita' e dei caregiver familiari e si attiva  affinche'  non  si
verifichino  distinzioni,  esclusioni  o  restrizioni  fondate  sulla
disabilita', che abbiano lo  scopo  o  l'effetto  di  pregiudicare  o
annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio  dei  diritti
individuali e delle liberta' fondamentali; 
      e)  promuove  azioni  di   prevenzione   di   ogni   forma   di
sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con  disabilita'
e dei caregiver familiari in tutti gli ambiti della vita associata; 
      f) costituisce un punto di  riferimento  istituzionale  per  le
persone con disabilita' e  dei  loro  caregiver  familiari  che  sono
oggetto  dei  maltrattamenti,  abusi  o  fenomeni   di   bullismo   e
cyberbullismo; 
      g)  vigila  affinche'  siano   garantite   alle   persone   con
disabilita' e ai loro caregiver familiari pari condizioni  in  ambito
lavorativo, anche nella fase  dell'orientamento  e  della  formazione
professionale, e con riguardo ai tirocini professionali; 
      h) promuove la piena fruizione dei  luoghi  e  degli  spazi  da
parte delle persone con disabilita' e dei loro  caregiver  familiari,
con   particolare   riguardo   alla    rimozione    delle    barriere
architettoniche, sensoriali e cognitive; puo' effettuare visite negli
uffici pubblici o nelle sedi di servizi pubblici, nonche'  presso  le
strutture  residenziali  e  semiresidenziali  pubbliche   e   private
convenzionate, al  fine  di  valutare  il  corretto  svolgimento  del
servizio  e  l'assenza  di  barriere  architettoniche,  sensoriali  e
cognitive; 
      i) puo' proporre alle amministrazioni competenti misure atte  a
migliorare la funzionalita'  dell'attivita'  amministrativa  per  una
migliore tutela dei diritti delle persone con disabilita' e dei  loro
caregiver familiari; riceve, anche attraverso supporto elettronico  o
in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti  di
persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari  e  invita  le
pubbliche amministrazioni coinvolte  ad  assumere  le  iniziative  di
competenza atte a rimuovere le  cause  delle  violazioni,  segnalando
agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi  in  caso
di  inadempienza  o  gravi   ritardi   nell'azione   della   pubblica
amministrazione; 
      j) propone  alla  Giunta  regionale  azioni  volte  alla  piena
accessibilita' dei servizi e delle prestazioni  per  la  prevenzione,
cura e riabilitazione richiesti  dalle  condizioni  di  salute,  alla
tutela giuridica ed economica della persona  con  disabilita'  e  dei
caregiver familiari e alla piena inclusione sociale; 
      k) favorisce il sostegno tecnico e legale  agli  operatori  dei
servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento
di attivita' di formazione e aggiornamento sul tema della  promozione
dei diritti delle  persone  con  disabilita'  e  dei  loro  caregiver
familiari; promuove la diffusione di buone pratiche amministrative  e
lo scambio di esperienze in materia; 
      l) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con
disabilita' e  dei  loro  caregiver  familiari  e  sostiene  studi  e
ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la  collaborazione  con
l'Osservatorio  nazionale  sulla   condizione   delle   persone   con
disabilita' di cui all'art. 3 della legge n. 18/2009; 
      m) realizza iniziative a favore delle persone con disabilita' e
dei loro caregiver familiari, anche in collaborazione con la Regione,
gli enti locali, l'Azienda USL della Valle  d'Aosta,  le  istituzioni
scolastiche, nonche' altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni
che operano negli ambiti e  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo; 
      n) promuove attivita' informative  sul  territorio  finalizzate
alla conoscenza delle discipline e degli  strumenti  a  tutela  delle
persone con  disabilita'  e  dei  loro  caregiver  familiari  e  allo
sviluppo di  politiche  di  sostegno  e  prevenzione,  anche  con  la
partecipazione degli enti locali e delle associazioni che  operano  a
favore di tali soggetti; 
      o) promuove iniziative di sensibilizzazione,  anche  attraverso
gli organi d'informazione, sulla condizione, sui diritti, le garanzie
e le opportunita' delle persone con disabilita' e dei loro  caregiver
familiari; 
      p) formula osservazioni e  proposte  su  atti  normativi  e  di
indirizzo che riguardano la disabilita', di competenza della Regione; 
      q) promuove  il  ruolo  del  disability  manager,  al  fine  di
agevolare il processo di cambiamento orientato all'autodeterminazione
delle persone con disabilita'. 
    4. Il difensore civico informa i soggetti di cui al comma  1  che
ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla  legislazione  di
riferimento, nonche' in merito a  forme  di  assistenza  psicologica,
sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale. 
    5. Per le attivita' di cui al  presente  articolo,  il  difensore
civico collabora con enti e istituzioni, tra i quali  il  Co.Re.Com.,
la Consulta regionale per  le  pari  opportunita'  e  il  consigliere
regionale di  parita',  con  le  associazioni  rappresentative  delle
persone con disabilita' e dei loro caregiver familiari  operanti  sul
territorio regionale, con l'Osservatorio nazionale  sulla  condizione
delle persone con disabilita', di  cui  all'art.  3  della  legge  n.
18/2009, e con l'Osservatorio economico e sociale della Regione.».