(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 65 del 13 dicembre 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), e in armonia con la legislazione eurounitaria e statale vigente in materia, i requisiti igienico-sanitari cui e' subordinato l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall'art. 3, comma l, lettera a), della legge regionale n. 1/2006 medesima, e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) su area pubblica e privata, in forma temporanea; b) in locali non aperti al pubblico; c) presso il domicilio del consumatore. 2. Restano disciplinate dalle vigenti normative di settore le seguenti attivita': a) somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di attivita' agrituristiche; b) fatto salvo quanto previsto al comma 3, somministrazione di alimenti e bevande effettuata in strutture turisticoricettive alberghiere, extralberghiere e all'aperto alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura turistico-ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati; c) somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati. 3. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2-ter, lettera a), della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande che richiedono manipolazione e trasformazione semplice nei Bed & Breakfast - Chambre et petit dejeuner, di seguito denominati B&B.