(Pubblicata nel Suppl. ord alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 45 del 27 ottobre 2023 (n. 37)) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie 1. La Regione, per garantire al singolo, alla coppia e alle famiglie le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia da Covid-19, il Servizio di psicologia delle cure primarie, ai sensi della lettera b-quinquies) del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. 2. Il Servizio di psicologia delle cure primarie ha la finalita' di intercettare e rispondere ai bisogni di assistenza psicologica dei cittadini, affiancando e integrando l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 3. Il Servizio di psicologia delle cure primarie e' realizzato da ciascuna azienda sanitaria provinciale (ASP) a livello dei distretti sanitari di base. Esso e' svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale, denominati di seguito «psicologi delle cure primarie». 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, sentito il parere della Commissione «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate la formazione degli elenchi provinciali e la gestione degli incarichi convenzionali. 5. Il Servizio di psicologia delle cure primarie e' finalizzato a: a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso; b) intercettare i bisogni di benessere psicologico inespressi dalla popolazione; c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica distrettuale rispetto ad alcuni tipi di cura; d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari piu' generali; e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivanti dalla pandemia da Covid-19 o da altre situazioni sanitarie emergenziali. 6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali.