(Pubblicata nel Suppl. ord  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
         Siciliana (p. I) n. 45 del 27 ottobre 2023 (n. 37)) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Finalita'  e  istituzione  del  Servizio  di  psicologia  delle  cure
  primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie 
 
  1. La Regione,  per  garantire  al  singolo,  alla  coppia  e  alle
famiglie le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833  e  successive  modificazioni  e  al  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n.  502  e  successive  modificazioni  istituisce,  a
sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia  da
Covid-19, il Servizio di psicologia delle  cure  primarie,  ai  sensi
della lettera b-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  8  del  decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. 
  2. Il Servizio di psicologia delle cure primarie ha la finalita' di
intercettare e rispondere ai bisogni di  assistenza  psicologica  dei
cittadini, affiancando e integrando l'azione dei medici  di  medicina
generale e dei pediatri di libera scelta. 
  3. Il Servizio di psicologia delle cure primarie e'  realizzato  da
ciascuna azienda sanitaria provinciale (ASP) a livello dei  distretti
sanitari di base. Esso e' svolto da psicologi  liberi  professionisti
in rapporto convenzionale, denominati  di  seguito  «psicologi  delle
cure primarie». 
  4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, con decreto  del  Presidente  della  Regione,  previa
delibera di Giunta,  su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  la
salute, sentito il parere della Commissione «Salute, servizi  sociali
e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate  la
formazione degli elenchi provinciali e la  gestione  degli  incarichi
convenzionali. 
  5. Il Servizio di psicologia delle cure primarie e' finalizzato a: 
    a) intercettare  e  diminuire  il  peso  crescente  dei  disturbi
psicologici della  popolazione,  costituendo  un  filtro  sia  per  i
livelli secondari di cure che per il pronto soccorso; 
    b) intercettare i bisogni  di  benessere  psicologico  inespressi
dalla popolazione; 
    c) organizzare e gestire  l'assistenza  psicologica  distrettuale
rispetto ad alcuni tipi di cura; 
    d) realizzare una buona integrazione con i servizi  specialistici
di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con
i servizi sanitari piu' generali; 
    e) intercettare e gestire  le  problematiche  comportamentali  ed
emotive derivanti dalla pandemia da Covid-19 o  da  altre  situazioni
sanitarie emergenziali. 
  6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi  e
complementari a quelli previsti da altre norme regionali.