IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, relativa alle norme
sull'osservanza delle disposizioni sismiche in  attuazione  dell'art.
20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che prevede espressamente il
ricorso a decreti  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  previa
deliberazione  della  Giunta  stessa, per l'adozione ed il successivo
adeguamento nel tempo di norme regolamentari;
   Visto  in particolare l'art. 3, ultimo comma, della citata legge 9
maggio 1988, n. 27, che  prevede  l'indicazione  delle  categorie  di
opere   da  sottoporre  alla  verifica  sull'osservanza  delle  norme
sismiche da parte della competente Direzione provinciale dei  servizi
tecnici;
   Visto  l'art.  4,  quarto  comma,  della  citata legge regionale 9
maggio 1988, n. 27, che prevede  l'obbligatorieta'  della  fissazione
dei  criteri  per  la  scelta  delle opere e dei relativi progetti da
sottoporre a verifica e per l'effettuazione del sorteggio a campione;
   Visto  inoltre  l'art.  5,  penultimo  comma,  della  citata legge
regionale 9 maggio 1988, n. 27, che  prevede  che  al  componente  la
commissione tecnica provinciale di cui al predetto art. 5, incaricato
della verifica  dei  calcoli  relativi  alla  struttura  dei  singoli
edifici ed opere in progetto, verra' attribuito un ulteriore compenso
da fissarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale;
  Visto  l'art.  13 della citata legge regionale 9 maggio 1988, n. 27
che, ai fini di conseguire negli elaborati la necessaria  omogeneita'
formale,  atta  ad  agevolare  i  controlli anche in sede di rilascio
della   concessione   o   dell'autorizzazione   edilizia,   prescrive
l'obbligatorieta'  di  emanare disposizioni tendenti ad uniformare la
documentazione necessaria per lo svolgimento dei rispettivi controlli
e verifiche;
   Considerato   che,   per   quanto  concerne  la  disciplina  della
costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne  ferma
restando comunque la competenza dei direttori provinciali dei servizi
tecnici in materia di autorizzazioni di impianti  elettrici  prevista
dall'art.  31, VI comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46
- le norme di cui alla legge 28 giugno 1986, n.  339  ed  al  decreto
ministeriale   21   marzo  1988  tengono  luogo  integralmente  delle
disposizioni tecniche ed amministrative di cui alla legge n. 64 del 2
febbraio 1974 ed alla legge regionale 9 maggio 1988 n. 27;
   Ritenuto quindi di procedere all'approvazione di un regolamento in
attuazione dei precitati articoli di legge;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Vista  la proposta del Comitato dipartimentale per il territorio e
l'ambiente, formulata nella seduta del 15 febbraio 1989;
   Su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale n. 1069 del 17
marzo 1989;
 
                               Decreta:
 
   E'  approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 9
maggio 1988, n. 27 "Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche
ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741", nel
testo allegato al presente decreto quale parte integrante.
   Il  presente  provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per
la registrazione e sara' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e far osservare
l'allegato regolamento come regolamento della Regione.
    Trieste, addi' 5 aprile 1989
 
                               BIASUTTI
 
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 26 aprile 1989
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 7, foglio n.
352
                              _________
 
                      REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
 
della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27: "Norme sull'osservanza
   delle  disposizioni  sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della
   legge 10 dicembre 1981, n. 741".
 
                               Art. 1.
                  Opere soggette a verifica tecnica
 
   Le  opere  i  cui  progetti  sono sottoposti a verifica tecnica ed
indicate al primo comma dell'art. 3 della legge  regionale  9  maggio
1988, n. 27 si suddividono nelle due seguenti categorie:
     a)  opere ed impianti che vanno attivati o che devono funzionare
anche nel caso di evento calamitoso,  come  ponti,  viadotti,  dighe,
ospedali  ed  altre strutture sanitarie di importanza rilevante, sedi
di uffici pubblici operativi, caserme ed autorimesse dei  Vigili  del
fuoco,  della  Polizia  e  dei  Carabinieri,  aereoporti, impianti di
trasporto  pubblico,  strutture  connesse  con  il  funzionamento  di
acquedotti,   strutture   connesse   con  la  produzione  di  energia
elettrica,  con   la   produzione   e/o   trasporto   dei   materiali
combustibili,  edifici e strutture per telecomunicazioni di rilevante
importanza;
     b)   altre   opere   di   particolare  importanza  nei  riguardi
dell'incolumita' pubblica come edifici scolastici e di culto,  quelli
adibiti   a   pubblici  spettacoli  e  manifestazioni  sportive,  gli
stabilimenti o grandi impianti con depositi o lavorazioni di prodotti
insalubri o pericolosi.
   Ai  fini  del  presente  regolamento  per  "stabilimenti  o grandi
impianti con depositi o lavorazioni..." si intendono  quelli  il  cui
crollo o forte danneggiamento puo' comportare pericolo per l'igiene o
l'incolumita'  pubblica,  anche   al   di   fuori   dell'area   dello
stabilimento stesso.
   Vanno  compresi  tra  questi  le  raffinerie ed i depositi di olio
greggio o  combustibili  di  rilevante  cubatura,  le  industrie  che
trattano  prodotti  "insalubri  o  pericolosi" (materie tossiche, gas
compressi,  materiali  esplosivi,  prodotti  chimici   potenzialmente
inquinanti, ecc.), gli impianti nuleari e termonucleari, gli impianti
di depurazione.