IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, relativa alle norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che prevede espressamente il ricorso a decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, per l'adozione ed il successivo adeguamento nel tempo di norme regolamentari; Visto in particolare l'art. 3, ultimo comma, della citata legge 9 maggio 1988, n. 27, che prevede l'indicazione delle categorie di opere da sottoporre alla verifica sull'osservanza delle norme sismiche da parte della competente Direzione provinciale dei servizi tecnici; Visto l'art. 4, quarto comma, della citata legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, che prevede l'obbligatorieta' della fissazione dei criteri per la scelta delle opere e dei relativi progetti da sottoporre a verifica e per l'effettuazione del sorteggio a campione; Visto inoltre l'art. 5, penultimo comma, della citata legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, che prevede che al componente la commissione tecnica provinciale di cui al predetto art. 5, incaricato della verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, verra' attribuito un ulteriore compenso da fissarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale; Visto l'art. 13 della citata legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 che, ai fini di conseguire negli elaborati la necessaria omogeneita' formale, atta ad agevolare i controlli anche in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prescrive l'obbligatorieta' di emanare disposizioni tendenti ad uniformare la documentazione necessaria per lo svolgimento dei rispettivi controlli e verifiche; Considerato che, per quanto concerne la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne ferma restando comunque la competenza dei direttori provinciali dei servizi tecnici in materia di autorizzazioni di impianti elettrici prevista dall'art. 31, VI comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 - le norme di cui alla legge 28 giugno 1986, n. 339 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1988 tengono luogo integralmente delle disposizioni tecniche ed amministrative di cui alla legge n. 64 del 2 febbraio 1974 ed alla legge regionale 9 maggio 1988 n. 27; Ritenuto quindi di procedere all'approvazione di un regolamento in attuazione dei precitati articoli di legge; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la proposta del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, formulata nella seduta del 15 febbraio 1989; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1069 del 17 marzo 1989; Decreta: E' approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 "Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante. Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far osservare l'allegato regolamento come regolamento della Regione. Trieste, addi' 5 aprile 1989 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 26 aprile 1989 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 7, foglio n. 352 _________ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27: "Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741". Art. 1. Opere soggette a verifica tecnica Le opere i cui progetti sono sottoposti a verifica tecnica ed indicate al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 si suddividono nelle due seguenti categorie: a) opere ed impianti che vanno attivati o che devono funzionare anche nel caso di evento calamitoso, come ponti, viadotti, dighe, ospedali ed altre strutture sanitarie di importanza rilevante, sedi di uffici pubblici operativi, caserme ed autorimesse dei Vigili del fuoco, della Polizia e dei Carabinieri, aereoporti, impianti di trasporto pubblico, strutture connesse con il funzionamento di acquedotti, strutture connesse con la produzione di energia elettrica, con la produzione e/o trasporto dei materiali combustibili, edifici e strutture per telecomunicazioni di rilevante importanza; b) altre opere di particolare importanza nei riguardi dell'incolumita' pubblica come edifici scolastici e di culto, quelli adibiti a pubblici spettacoli e manifestazioni sportive, gli stabilimenti o grandi impianti con depositi o lavorazioni di prodotti insalubri o pericolosi. Ai fini del presente regolamento per "stabilimenti o grandi impianti con depositi o lavorazioni..." si intendono quelli il cui crollo o forte danneggiamento puo' comportare pericolo per l'igiene o l'incolumita' pubblica, anche al di fuori dell'area dello stabilimento stesso. Vanno compresi tra questi le raffinerie ed i depositi di olio greggio o combustibili di rilevante cubatura, le industrie che trattano prodotti "insalubri o pericolosi" (materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, ecc.), gli impianti nuleari e termonucleari, gli impianti di depurazione.