(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 39 del 25 luglio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: PARTE I GENERALITA' E ASSETTO ORGANIZZATIVO Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge disciplina i criteri, gli obiettivi e le modalita' della programmazione sanitaria nel Veneto per il triennio 1989-1991, consolidando gli effetti e aggiornando i contenuti della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1984-1986, in conformita' alle indicazioni derivanti dalla sua applicazione e dalle politiche di programmazione nazionale, nonche' in coerenza con il Programma regionale di sviluppo. 2. E' approvato il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1989-1991, che costituisce parte integrante della presente legge. 3. Per quanto riguarda il Piano, hanno valore prescrittivo le disposizioni che approvano le azioni settoriali, le azioni programmate, i progetti-obiettivo, i programmi, le azioni strumentali e le tabelle che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 4. Per quanto non espressamente previsto nel Piano si intendono recepiti i contenuti e le indicazioni della legislazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria. 5. Il piano ha durata e validita' per il triennio 1989-1991, salvo diversa disposizione derivante da atti di legislazione o di programmazione sanitaria nazionale. Fino all'entrata in vigore del successivo Piano sanitario regionale mantengono piena validita' le norme e le disposizioni del Piano stesso.