(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 39
                         del 25 luglio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               PARTE I
                 GENERALITA' E ASSETTO ORGANIZZATIVO
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  i criteri, gli obiettivi e le
modalita' della programmazione sanitaria nel Veneto per  il  triennio
1989-1991,  consolidando  gli effetti e aggiornando i contenuti della
legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, Piano socio-sanitario regionale
per  il triennio 1984-1986, in conformita' alle indicazioni derivanti
dalla sua applicazione e dalle politiche di programmazione nazionale,
nonche' in coerenza con il Programma regionale di sviluppo.
   2. E' approvato il Piano socio-sanitario regionale per il triennio
1989-1991, che costituisce parte integrante della presente legge.
   3.  Per  quanto  riguarda  il  Piano, hanno valore prescrittivo le
disposizioni  che  approvano  le   azioni   settoriali,   le   azioni
programmate, i progetti-obiettivo, i programmi, le azioni strumentali
e le tabelle che concorrono alla realizzazione degli obiettivi  della
presente legge.
   4.  Per  quanto  non espressamente previsto nel Piano si intendono
recepiti i contenuti e le indicazioni della legislazione nazionale  e
regionale in materia socio-sanitaria.
   5. Il piano ha durata e validita' per il triennio 1989-1991, salvo
diversa  disposizione  derivante  da  atti  di  legislazione   o   di
programmazione  sanitaria  nazionale.  Fino all'entrata in vigore del
successivo Piano sanitario regionale mantengono  piena  validita'  le
norme e le disposizioni del Piano stesso.