(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 48 del 29 novembre 1994)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Principi ed obiettivi
 
   1.  La  regione  Lombardia  con  la  presente legge disciplina gli
interventi per  l'attuazione  del  diritto  allo  studio  nell'ambito
dell'istruzione  superiore,  in conformita' ai principi dettati dalla
legge  2  dicembre  1991,  n.  390  "Norme  sul  diritto  agli  studi
universitari" e successive modificazioni.
   2.  La  presente  legge,  in  attuazione  degli artt. 3 e 34 della
Costituzione, mira a rimuovere gli ostacoli  di  ordine  economico  e
sociale   limitativi   dell'uguaglianza  dei  cittadini  nell'accesso
all'istruzione superiore ed in particolare a consentire ai  capaci  e
meritevoli,  anche  se  privi  di  mezzi, di raggiungere i gradi piu'
elevati degli studi.
   3. La stessa  legge  intende,  altresi',  favorire  l'accesso,  la
frequenza e la regolarita' degli studi, il corretto inserimento nella
vita universitaria e nell'attivita' lavorativa, mediante l'attuazione
di  specifici  servizi rivolti alla generalita' degli utenti, nonche'
limitare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.
   4. Le finalita' di cui ai  precedenti  commi  sono  perseguite  in
collaborazione  con  le  universita' e gli altri enti od istituti con
competenze in materia, nonche' con soggetti pubblici  e  privati  che
concorrano all'attuazione del diritto allo studio universitario.