(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126
                        del 22 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Dipartimento di salute mentale
 
  1.  L'  assistenza  nel campo della salute mentale e' assicurata in
ciascuna  Azienda  Unita'  Sanitaria  Locale  (AUSL)  del  territorio
regionale  dal  Dipartimento  di salute mentate (DSM), in conformita'
degli obiettivi di tutela di salute mentale indicati dalla  legge  23
dicembre  1978,  n. 833, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, dalle
leggi regionali 20 giugno 1980, n. 72, e 28 dicembre 1994, n. 36.
  2. Il DSM e' una delle strutture operative della  AUSL,  centro  di
responsabilita'  e di spesa di tutte le prestazioni e delle attivita'
necessarie alla popolazione del proprio ambito territoriale  e  opera
nel rispetto del principio della continuita' terapeutica.
  3.  L'organico  del  DSM  e'  unico  e  deve  prevedere  almeno  un
operatore ogni 1.500 abitanti. In tale rapporto sono compresi  medici
psichiatri,   psicologi,  infermieri  professionali  e  psichiatrici,
sociologi,  assistenti  sociali,  terapisti   della   riabilitazione,
educatori  professionali  ausiliari o operatori tecnici di assistenza
(OTA) e, inoltre, personale  amministrativo  adeguato  per  numero  e
qualifica.  L'organico  e'  determinato dai direttori generali, sulla
base della  verifica  dei  carichi  di  lavoro  distinti  per  figura
professionale,  tenendo  conto  sia  dell'attivita'  svolta  sia  del
complesso delle attivita' istituzionali previste dalla presente legge
e non ancora svolte.
  4. Il DSM svolge le seguenti attivita':
   a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione  nel  campo  della
salute  mentale  a livello ambulatoriale, domiciliare, territoriale e
ospedaliero in rapporto a tutte le fasce di eta';
   b) prevenzione del rischio attinente la  salute  mentale  in  eta'
evolutiva;
   c) attivita' didattico formative, di aggiornamento professionale e
riqualificazione degli operatori nonche' attivita' di ricerca;
   d)  monitoraggio delle attivita' svolte e delle risorse impiegate,
nonche' promozione  del  processo  di  miglioramento  continuo  della
qualita'   e   del   controllo   di  gestione,  anche  attraverso  la
costituzione del sistema  informativo  di  servizio  nell'ambito  del
sistema  informativo  della  AUSL  integrato  con quello dell'azienda
ospedaliera eventualmente interessata;
   e) integrazione con le unita' operative ospedaliere, con i servizi
socio-sanitari della AUSL, con i servizi  socio-assistenziali  e  con
tutti gli altri servizi presenti sul territorio;
   f)   attuazione   dei  programmi  di  superamento  degli  ospedali
psichiatrici   nell'ambito   degli    indirizzi    stabiliti    dalla
programmazione regionale.