(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 22 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Dipartimento di salute mentale 1. L' assistenza nel campo della salute mentale e' assicurata in ciascuna Azienda Unita' Sanitaria Locale (AUSL) del territorio regionale dal Dipartimento di salute mentate (DSM), in conformita' degli obiettivi di tutela di salute mentale indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, dalle leggi regionali 20 giugno 1980, n. 72, e 28 dicembre 1994, n. 36. 2. Il DSM e' una delle strutture operative della AUSL, centro di responsabilita' e di spesa di tutte le prestazioni e delle attivita' necessarie alla popolazione del proprio ambito territoriale e opera nel rispetto del principio della continuita' terapeutica. 3. L'organico del DSM e' unico e deve prevedere almeno un operatore ogni 1.500 abitanti. In tale rapporto sono compresi medici psichiatri, psicologi, infermieri professionali e psichiatrici, sociologi, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, educatori professionali ausiliari o operatori tecnici di assistenza (OTA) e, inoltre, personale amministrativo adeguato per numero e qualifica. L'organico e' determinato dai direttori generali, sulla base della verifica dei carichi di lavoro distinti per figura professionale, tenendo conto sia dell'attivita' svolta sia del complesso delle attivita' istituzionali previste dalla presente legge e non ancora svolte. 4. Il DSM svolge le seguenti attivita': a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale a livello ambulatoriale, domiciliare, territoriale e ospedaliero in rapporto a tutte le fasce di eta'; b) prevenzione del rischio attinente la salute mentale in eta' evolutiva; c) attivita' didattico formative, di aggiornamento professionale e riqualificazione degli operatori nonche' attivita' di ricerca; d) monitoraggio delle attivita' svolte e delle risorse impiegate, nonche' promozione del processo di miglioramento continuo della qualita' e del controllo di gestione, anche attraverso la costituzione del sistema informativo di servizio nell'ambito del sistema informativo della AUSL integrato con quello dell'azienda ospedaliera eventualmente interessata; e) integrazione con le unita' operative ospedaliere, con i servizi socio-sanitari della AUSL, con i servizi socio-assistenziali e con tutti gli altri servizi presenti sul territorio; f) attuazione dei programmi di superamento degli ospedali psichiatrici nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.