il seguente regolamento: REGOLAMENTO PROVVISORIO DELLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI Art. 1. Organi dell'associazione Sono organi dell'associazioni intercomunale: a) l'assemblea; b) il comitato di coordinamento; c) il presidente. Ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 presso l'associazione intercomunale operano inoltre il comitato di gestione ed il suo presidente con i compiti previsti da tali leggi, in deroga alle attribuzioni del comitato di coordinamento.