il seguente regolamento:
 
                       REGOLAMENTO PROVVISORIO
                   DELLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
                               Art. 1.
                       Organi dell'associazione
 
   Sono organi dell'associazioni intercomunale:
     a) l'assemblea;
     b) il comitato di coordinamento;
     c) il presidente.
   Ai  sensi  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  della legge
regionale 26 maggio 1986, n. 26 presso  l'associazione  intercomunale
operano  inoltre  il  comitato di gestione ed il suo presidente con i
compiti previsti da tali  leggi,  in  deroga  alle  attribuzioni  del
comitato di coordinamento.