L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  Governo  della  Regione e' aurorizzato, anorma dell'art. 6
della  legge  regionale  8  luglio  1977,  n.   47,   ad   esercitare
provvisoriamente,  fino  a  quando  non  sara'  approvato  con  legge
regionale e comunque non oltre il 31 gennaio 1989, il bilancio  della
Regione  siciliana  per l'anno finanziario 1989, secondo gli stati di
previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge
presentati  all'Assemblea regionale con esclusione degli stanziamenti
dei capitoli 38823, 55688, 55691, 58801, 58802, 58901, 68592,  85206,
85367,  87379,  nonche'  delle  spese  per  nuovi  limiti  di impegno
previste dagli articoli 6 ed 8 del disegno di legge  ed  iscritte  ai
capitoli  55680,  55687,  55689,  55692,  56486, 68551, 68557, 68561,
68574, 68575, 68586, 68587, 68591.