IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Con la presente legge, la Regione Lazio, nell'ambito delle
funzioni ad essa trasferite a norma dell'articolo 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina
l'esercizio della pesca nelle acque interne della regione e delle
attivita' ad essa connesse, secondo i principi di tutela,
conservazione ed incremento del patrimonio ittico nonche' di
protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici al fine
di garantire anche lo sviluppo delle attivita' ittiche e di
acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti.
2. La sfera di applicazione della presente legge comprende le
acque interne del Lazio, come definite dal successivo articolo 7,
primo comma.