L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le amministrazioni regionali, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici sottoposti alle potesta' regionali, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali della Sicilia, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali e' richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalita', ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio. 2. In attesa della istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento. 3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatore redatte in conformita' ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.