L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le  amministrazioni  regionali, anche ad ordinamento autonomo,
gli enti pubblici non economici sottoposti alle  potesta'  regionali,
le  province,  i  comuni  e le unita' sanitarie locali della Sicilia,
effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche  o
profili professionali per l'accesso ai quali e' richiesto il possesso
del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo
e,  ove  richiesto,  di  una  specifica  professionalita',  ai  sensi
dell'art. 16 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive
modifiche   e   delle  relative  disposizioni  di  attuazione,  salva
l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.
   2. In attesa della istituzione delle sezioni circoscrizionali  per
l'impiego,  le  funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi
del collocamento.
   3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie  formulate  sulla
base  dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le
graduatore redatte in conformita' ai criteri  stabiliti  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.