la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'amministrazioni regionale  e  le  aziende  ed  enti  da  essa
dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli
enti  locali territoriali e/o istituzionali, nonche' gli enti da essi
dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, e
le unita' sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del
personale da inquadrare in qualifiche  o  profili  professionali  per
l'accesso  ai quali e' richiesto il possesso del titolo di studio non
superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una
specifica professionalita', ai sensi  dell'art.  16  della  legge  28
febbraio  1987,  n.  56,  e  successive  modifiche,  e delle relative
disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul
collocamento obbligatorio.
   2. In attesa dell'istituzione delle sezioni  circoscrizionali  per
l'impiego  di cui all'art. 2 della legge regionale 21 settembre 1990,
n. 36, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali  organi  del
collocamento.
   3.  Fino  all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla
base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore  le
graduatorie  redatte  in conformita' ai criteri stabiliti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.
   4. Non si procede alla selezione di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  dicembre  1988  per  le
assunzioni  fino  al terzo livello, con esclusione degli operatori di
appoggio dei servizi socio-assistenziali.