la seguente legge: Art. 1. 1. L'amministrazioni regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonche' gli enti da essi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, e le unita' sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali e' richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalita', ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio. 2. In attesa dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento. 3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformita' ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392. 4. Non si procede alla selezione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 per le assunzioni fino al terzo livello, con esclusione degli operatori di appoggio dei servizi socio-assistenziali.