L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilita' a deputato regionale", e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 30. - 1. Fino alla riforma delle unita' sanitarie locali, il controllo di legittimita' sugli atti delle stesse e' svolto dalla sezione centrale e dalla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo nella cui circoscrizione e' compreso il comune sede dell'unita' sanitaria locale, integrate da un rappresentante designato dal Ministero del tesoro, nominato con decreto del Presidente della Regione e da un esperto in materia sanitaria, eletto dall'Assemblea regionale siciliana e scelto tra: a) professori universitari di legislazione od organizzazione sanitaria; b) dirigenti dello Stato o della Regione esperti in materia sanitaria in servizio da almento tre anni in una delle amministrazioni centrali, regionali o periferiche, o in quiescenza, in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche od economiche, in scienze politiche o in medicina e chirurgia; c) dipendenti in quiescenza delle unita' sanitarie locali siciliane, appartenenti al ruolo sanitario profilo professionale medici, posizione funzionale direttore sanitario o dirigente sanitario o al ruolo amministrativo profilo professionale direttore amministrativo, purche' in possesso del diploma di laurea. 2. Per il controllo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge. 3. La sezione centrale del Comitato regionale di controllo e' competente ad esercitare il controllo di legittimita' sugli atti dell'amministratore straordinario previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111, con esclusione di quelli previsti dal comma 5 del citato articolo 1. Le sezioni provinciali sono competenti per tutti gli altri atti. 4. La Giunta regionale esercita il controllo di merito nei casi e nei limiti previsti dalla citata legge n. 111 del 1991. 5. Per l'esercizio dei compiti istruttori in ordine agli atti da sottoporre al controllo della Giunta regionale, il Presidente della Regione assegna all'assessorato regionale della sanita' dieci funzionari della carriera dirigenziale, muniti di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, e dieci funzionari della carriera di concetto, tratti dai ruoli dell'Amministrazione regionale e/o in posizione di comando, dai ruoli delle unita' sanitarie locali".