L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'articolo  29 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.
44, recante: "Nuove norme per il controllo  sugli  atti  dei  comuni,
delle  province  e  degli  altri enti locali della Regione siciliana.
Norme  in  materia  di  ineleggibilita'  a  deputato  regionale",  e'
aggiunto il seguente articolo:
   "Art. 30. - 1. Fino alla riforma delle unita' sanitarie locali, il
controllo  di  legittimita'  sugli  atti delle stesse e' svolto dalla
sezione centrale e dalla sezione provinciale del  Comitato  regionale
di controllo
nella  cui  circoscrizione  e'  compreso  il  comune sede dell'unita'
sanitaria  locale,  integrate  da  un  rappresentante  designato  dal
Ministero  del  tesoro,  nominato  con  decreto  del Presidente della
Regione e da un esperto in materia sanitaria,  eletto  dall'Assemblea
regionale siciliana e scelto tra:
     a)  professori  universitari  di  legislazione od organizzazione
sanitaria;
     b) dirigenti dello Stato o  della  Regione  esperti  in  materia
sanitaria   in   servizio   da   almento   tre   anni  in  una  delle
amministrazioni centrali, regionali o periferiche, o  in  quiescenza,
in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche od economiche,
in scienze politiche o in medicina e chirurgia;
     c)  dipendenti  in  quiescenza  delle  unita'  sanitarie  locali
siciliane, appartenenti  al  ruolo  sanitario  profilo  professionale
medici,   posizione   funzionale   direttore  sanitario  o  dirigente
sanitario o al ruolo amministrativo profilo  professionale  direttore
amministrativo, purche' in possesso del diploma di laurea.
   2.  Per  il  controllo  di  cui al comma 1 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della presente legge.
   3. La sezione centrale del  Comitato  regionale  di  controllo  e'
competente  ad  esercitare  il  controllo  di legittimita' sugli atti
dell'amministratore straordinario previsti dal comma 2  dell'articolo
1  del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito nella legge 4
aprile 1991, n. 111, con esclusione di quelli previsti  dal  comma  5
del  citato  articolo  1.  Le sezioni provinciali sono competenti per
tutti gli altri atti.
   4. La Giunta regionale esercita il controllo di merito nei casi  e
nei limiti previsti dalla citata legge n. 111 del 1991.
   5.  Per  l'esercizio dei compiti istruttori in ordine agli atti da
sottoporre al controllo della Giunta regionale, il  Presidente  della
Regione   assegna   all'assessorato  regionale  della  sanita'  dieci
funzionari  della  carriera  dirigenziale,  muniti   di   laurea   in
giurisprudenza,  scienze  politiche  o  economia e commercio, e dieci
funzionari   della   carriera   di   concetto,   tratti   dai   ruoli
dell'Amministrazione regionale e/o in posizione di comando, dai ruoli
delle unita' sanitarie locali".