la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  termine  del  31  gennaio  per l'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l'anno  finanziario  1992  previsto  dalla
legge  regionale  31  dicembre  1991, n. 49, e' prorogato al 15 marzo
1992.