IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Allo  scopo  di assicurarne adeguate condizioni di agibilita',
l'esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello
sci di discesa e dello sci  di  fondo,  con  particolare  riferimento
all'aspetto della sicurezza, e' disciplinato dalle disposizioni della
presente legge.