IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilita', l'esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo, con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza, e' disciplinato dalle disposizioni della presente legge.