la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Durata in carica del sindaco eletto a suffragio popolare
                     e disposizioni applicabili
 
   1. Nei comuni della Regione  il  sindaco  e'  eletto  a  suffragio
universale  e  diretto  dai cittadini iscritti nelle liste elettorali
del comune.
   2. La durata in carica del sindaco e  del  consiglio  comunale  e'
fissata in quattro anni.
   3.  Le  norme  vigenti  in materia di legislazione elettorale e di
Ordinamento regionale degli enti locali si  applicano  tenendo  conto
delle disposizioni di cui ai successivi articoli.