la seguente legge: Art. 1. Durata in carica del sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili 1. Nei comuni della Regione il sindaco e' eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. 2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale e' fissata in quattro anni. 3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di Ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.