la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Con la presente legge la regione Emilia-Romagna promuove la
tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e
non professionali di beni e servizi.
2. A tal fine la regione Emilia-Romagna, in conformita' alle
normative comunitarie e alla legislazione nazionale di recepimento e
nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dall'art. 77 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, intende qualificare i consumi
perseguendo i seguenti obiettivi:
a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la
sicurezza del consumatore e dell'utente;
b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere
agli interessi economici del consumatore e dell'utente;
c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese
all'informazionee alla educazione del consumatore e dell'utente;
d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i
consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la
partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le
forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e
garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita
interna dell'organizzazione;
e) il coordinamento degli orari delle attivita' commerciali e
dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al
fine di armonizzare l'applicazione di tali servizi alle esigenze
complessive e generali degli utenti.