IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della L.R. n. 26 del 1989 e' cosi' sostituito:
"Art. 1.
Oggetto e finalita' della legge
1. La presente legge disciplina l'introduzione, in via
sperimentale e temporanea, presso le Unita' sanitarie locali
individuate come previsto dell'articolo 2, della gestione articolate
in centri di responsabilita', denominata gestione per budget,
individuando, al fine della sua realizzazione, specifiche
responsabilita' nell'ambito dell'organizzazione complessiva delle
Unita' sanitarie locali interessate, in particolare per quanto
attiene alla definizione degli obiettivi, all'uso delle risorse e ai
risultati prefissati nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.".