IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Concessione di contributi
1. La Regione promuove la formazione di strumenti di
pianificazione urbanistica previsti dalla L.R. 7 dicembre 1978, n.
47, e successive modificazioni, e favorisce gli interventi diretti al
loro approfondimento e alla ricerca su temi di specifica rilevanza
settoriale.
2. Per tali fini, ed in particolare per favorire l'adeguamento
degli strumenti di cui al comma 1 alla pianificazione regionale, la
Regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta
regionale, concede conributi per la redazione:
a) dei piani regolatori generali o loro varianti generali;
b) delle varianti specifiche al piano regolatore generale,
purche' riferite all'intero territorio comunale.
3. Tali contributi sono concessi nella misura mssima del settanta
per cento della spesa ritenuta ammissibile.