IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il personale regionale, proveniente dai ruoli delle
Amministrazioni dello Stato, inquadrato nel ruolo regionale ai sensi
della L.R. 5 luglio 1982, n. 30, che alla data di entrata in vigore
della presente legge risulti in possesso di qualifica non superiore
alla VIII, e' reinquadrato nella qualifica immediatamente superiore a
quella di appartenenza, purche' risponda a tutte le condizioni di
seguito indicate:
a) provenga dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle
Amministrazioni dello Stato;
b) abbia maturato dal 1 febbraio 1981, data di decorrenza
dell'inquadramento giuridico nel ruolo regionale, una anzianita' di
almeno otto anni e sei mesi nella suddetta carriera direttiva;
c) risulti in possesso, a quella data, del diploma di laurea;
d) abbia conseguito la qualifica di Ispettore Capo aggiunto o
altra qualifica ad essa equiparata.
2. Il reinquadramento disposto dal comma 1 e' effettuato con
decorrenza, per gli effetti economici, dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, per
gli effetti giuridici, dal 1 febbraio 1981.