IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto della legge e termini per l'esercizio
delle funzioni da parte delle Unita' sanitaria locali
1. La presente legge disciplina:
a) gli accertamenti degli stati di invalidita' civile, delle
condizioni visive, del sordomutismo e di handicap di cui alle legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni; 26
maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 11 febbraio 1980, n. 18;
5 febbraio 1992, n. 104, nonche' l'accertamento delle compabilita'
dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni
lavorative di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, effettuati dalle
Unita' sanitarie locali;
b) la composizione delle Commissioni e del Collegio medico
incaricati degli accertamenti di cui alla lettera a).
2. Le Unita' sanitarie locali determinano, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, con proprio provvedimento il termine, comunque
non superiore a centottanta giorni entro cui le Commissioni
provvedono agli accertamenti sanitari.