IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
N a t u r a
1. Le Comunita' montane sono Enti locali costituiti con legge
regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali), tra Comuni montani e
parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere
la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle
funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la
fusione dei Comuni associati.