IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale
1. La Regione costituisce rapporti di impiego a tempo parziale
secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
2. Per quanto non diversamente stabilito, il rapporto di impiego a
tempo parziale e' regolato dalla disciplina di cui alla Legge 29
dicembre 1988, n. 554 e alle successive modifiche e integrazioni
nonche', in quanto applicabile, dalla normativa regionale sul
rapporto a tempo pieno.