IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ai sensi del comma 4
dell'art. 22 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina
della contabilita' della Regione Emilia-Romagna" ad esercitare
provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della
relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1993, a norma del
comma 3 dell'art. 49 St., il Bilancio della Regione per l'anno
finanziario 1993, secondo gli stati di previsione dell'entrata e
della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1992 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel
corso dell'anno 1992, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni
capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.