(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53
del 31 dicembre 1992)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini di consentire il necessario monitoraggio dei vari
interventi regionali e di fornire alla Giunta ed al Consiglio gli
opportuni elementi di conoscenza e di valutazione, i dirigenti dei
settori sono tenuti, sotto la loro personale responsabilita', a
comunicare all'Ufficio di Piano, istituito dall'art. 4 della legge
regionale 4 luglio 1991, n. 11, entro quindici giorni dalla loro
assunzione, tutti i provvedimenti concernenti piani e programmi,
generali e di settore, e gli impegni e le erogazioni di spesa
connessi all'attuazione dei piani stessi, nonche' gli interventi per
gli investimenti comunque finanziati con fondi regionali e/o statali
e/o comunitari, con esclusione delle sole spese di natura corrente.